Se le comunicazioni sono impossibili per cause imputabili al destinatario, queste si hanno per effettuate mediante deposito in cancelleria

di Valeria Zeppilli - La posta elettronica certificata è divenuta negli ultimi anni uno strumento fondamentale per la professione forense. A seguito della telematizzazione dei processi, infatti, la p.e.c. ha assunto un ruolo primario nelle attività di comunicazione e di notifica. 

Premura dei legali, quindi, è quella di svuotare la casella divenuta piena, un po' come normalmente si fa con le comuni cassette delle lettere.

Se omettono di farlo, le conseguenze di una mancata notifica per capienza insufficiente non potranno che essere addebitate a loro.

A fugare ogni dubbio a riguardo ci ha pensato, recentemente, il Tribunale di Milano che, con l'ordinanza del 20 aprile 2016 (qui sotto allegata), ha respinto le richieste di un avvocato che, nell'ambito di un procedimento per reclamo, aveva chiesto l'emissione di un nuovo decreto di fissazione dell'udienza di trattazione e del relativo termine per la notifica del reclamo adducendo di non aver mai ricevuto comunicazione p.e.c. di emissione del decreto poiché la sua casella era piena.

Per il giudice, infatti, la mancata conoscenza del decreto e del termine per la notifica è nel caso di specie ascrivibile al legale che, omettendo di controllare la capienza residua della casella, non ha fatto un uso diligente del proprio account di posta elettronica certificata.

Del resto, il decreto legge numero 179 del 18 ottobre 2012, come convertito nella legge numero 221 del 17 dicembre 2012, dispone all'articolo 16 che le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria vanno fatte, nei procedimenti civili, esclusivamente per via telematica utilizzando l'indirizzo p.e.c. che risulta da elenchi pubblici o comunque accessibili dalle PP.AA.. La medesima norma prosegue poi chiarendo che, nel caso in cui le predette comunicazioni siano impossibili per cause imputabili al destinatario, queste si hanno per effettuate mediante deposito in cancelleria.

La cancelleria, insomma, è tenuta ad ovviare all'impossibilità di utilizzo della p.e.c. usando mezzi alternativi solo quando tale impossibilità non sia ascrivibile al destinatario.

Anche se nel caso di specie, quindi, il cancelliere aveva ricevuto la comunicazione automatica con l'indicazione di mancata consegna corredata della causale «casella piena», per il Tribunale di Milano il suo lavoro è stato svolto correttamente.

E il reclamo del legale va dichiarato inammissibile.

Tribunale di Milano testo ordinanza 20 aprile 2016
Valeria Zeppilli

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