Il punto della giurisprudenza sulla possibilità di ricorrere al piano previsto dalla legge sul sovraindebitamento per obbligazioni di natura composita

Avv. Isabella Vulcano - Come noto, la legge sul sovraindebitamento consente al cittadino che vuole salvarsi dai debiti la possibilità di ricorrere al c.d. piano del consumatore, offrendogli l'opportunità di rinegoziare la situazione debitoria attraverso un piano di ristrutturazione che viene presentato al giudice, il quale dovrà valutare, in senso positivo o negativo, senza che il debitore debba ottenere il consenso dei creditori (come avviene, invece, per l'accordo di composizione della crisi).

La procedura, contemplata dalla legge numero 3 del 27 gennaio 2012, si rivolge esclusivamente alle persone fisiche che abbiano contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ovverosia ai consumatori.

In tal senso, si è orientata in più occasioni la giurisprudenza, ritenendo applicabile la normativa a chi aveva contratto debiti per ristrutturare casa (cfr. Trib. Catania, decreto 17.6.2014), a chi aveva aiutato i familiari per problemi di salute (cfr. Trib. Verona, decreto 8.5.2015), e più in generale ai soli debiti aventi natura privata (e riguardanti appunto il consumatore), escludendo la morosità derivante in tutto o in parte da attività autonoma o imprenditoriale (per la quale si doveva ricorrere necessariamente alla procedura dell'accordo coi creditori).

Tale impostazione, pressoché unanime, è stata incrinata da una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 1896/2016, secondo la quale la natura dei debiti, privata, imprenditoriale o professionale, non preclude la possibilità di definire il debitore "consumatore" consentendogli dunque l'accesso al piano.

Il caso che gli Ermellini sono stati chiamati a dissipare, con la sentenza in esame, è quello di individuare in modo incontrovertibile i requisiti soggettivi ed oggettivi del debitore, risolvendo così molteplici dubbi interpretativi sollevati dagli interpreti.

Nella sentenza, i giudici di legittimità offrono una alternativa e stimolante lettura della questione, precisando di non condividere l'opzione tesa ad affermare un intento precettivo assoluto dell'art. 6, comma 2, lett. b) della legge 3/2012, che circoscriverebbe la figura di consumatore a colui che intenda ristrutturare debiti preesistenti non sorti da attività d'impresa o professione, neanche in parte.

Il richiamo della legge è, secondo i giudici, più alla qualità dei debiti da ristrutturare che non all'attività svolta dal soggetto proponente, per cui "non vi sono margini per escludere dall'accesso" al piano tutti quei soggetti "che abbiano assunto obbligazioni composite e che vogliano in tal modo, cioè come consumatori, ristrutturarle".

Il principio di diritto affermato da piazza Cavour è infatti il seguente: "La nozione di consumatore (e dunque di soggetto abilitato al piano) non deve avere riguardo in sé e per sé ad una persona priva dal lato attivo di relazioni d'impresa o professionali, attuali o pregresse, purché le stesse non abbiano dato vita ad obbligazioni residue non ancora soddisfatte al momento della presentazione del piano". Ancora più importante l'inciso che sostiene che a rilevare non è tanto l'avere svolto attività di impresa o professionale quanto piuttosto "l'avere contratto obbligazioni per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale", aprendo la porta anche alla possibilità di considerare nel piano pure i debiti derivanti da impegni "a favore di terzi - purché - senza riflessi in un'attività d'impresa o professionale propria".

Da tale lettura elastica della nozione di consumatore discende l'importante caposaldo secondo il quale anche l'imprenditore o il lavoratore autonomo possono proporre un piano del consumatore, usufruendo quindi del taglio degli importi dovuti tramite il ricorso al giudice e senza dover passare dal consenso dei creditori, se finalizzato a pagare debiti sorti per ragioni private in senso ampio.

Giova sottolineare che il suddetto orientamento ha trovato positivo accoglimento anche in un interessante e recente decreto di omologa del Tribunale di Paola (12.5.2016, rg 341/2015) che, in aderenza a quanto affermato dalla S.C., ha statuito la possibilità di avvalersi del piano del consumatore in presenza di crediti di natura mista, derivanti cioè, in minima parte, anche da attività imprenditoriale.

Isabella Vulcano
Pagina Facebook: Avv. Isabella Vulcano
E-mail: isavulcano@virgilio.it - Tel: 347.4345264
Indirizzo: Via E.Sorrentino 10, Rossano (Italia)

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: