Quando non è chiaro al guidatore che la pattuglia vuole fermarlo, non è integrato il reato di resistenza a pubblico ufficiale

di Marina Crisafi - Non sempre allontanarsi in tutta fretta da un posto di blocco, facendo retromarcia o inversione, e non fermarsi all'alt intimato dagli agenti, è reato. Ad affermarlo è la prima sezione penale del tribunale di Genova, con la recente sentenza n. 1162/2016 (qui sotto allegata), scagionando un uomo dal reato di resistenza a pubblico ufficiale (ex art. 337 c.p.) per essersi sottratto al controllo di polizia impegnando i carabinieri in un inseguimento che li esponeva per di più ad un apprezzabile pericolo per la propria incolumità.

Secondo l'accusa, l'uomo che procedeva con una Smart a velocità sostenuta verso il centro città in prossimità del posto di blocco inchiodava ed invertiva la marcia. Vedendo la manovra sospetta gli agenti si ponevano al suo inseguimento a bordo dell'auto di servizio con sirene e lampeggianti senza avere il tempo di intimare l'alt. Dopo un rocambolesco inseguimento (durante il quale l'uomo lanciava dal finestrino un involucro rivelatosi poi contenente droga il conducente veniva fermato.

Per la difesa invece l'imputato aveva effettuato inversione di marcia dopo aver avvistato il posto di blocco, la velocità era contenuta e gli agenti avevano attivato solo i lampeggianti e non la sirena, sicchè l'uomo si sarebbe avveduto solo successivamente della presenza degli agenti non intuendo peraltro che volevano fermare proprio lui.

Per il tribunale ligure l'uomo va assolto.

Se è vero che di regola, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, basta qualsiasi manovra pericolosa che costituisce ostacolo all'inseguimento, preceduta o meno dall'intimazione del segnale di arresto

per integrare "l'elemento materiale della condotta delittuosa, esulando da esso solo la fuga passiva", è vero altresì che "nel reato di resistenza a pubblico ufficiale la violenza o minaccia deve consistere in un comportamento idoneo ad opporsi all'atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo, in grado di ostacolarne la realizzazione; sicché, in mancanza di elementi che rendano evidente la messa in pericolo per la pubblica incolumità e l'indiretta coartazione psicologica dei pubblici ufficiali", il soggetto che, alla guida di un'autovettura, si sottragga all'inseguimento degli agenti viaggiando ad elevata velocità non può rispondere di tale reato (cfr. Cass. n. 35448/2002).

Nel caso di specie, inoltre, risulta incerta "la percezione da parte dell'imputato dell'inseguimento posto in essere dagli operanti al proprio veicolo, atteso il difetto di segnalazione dell'alt e considerato che la mera segnalazione luminosa/acustica posta in essere rendeva compatibile la presenza dell'auto di servizio con la necessità di eseguire un diverso intervento urgente".

Tribunale Genova, sentenza n. 1162/2016

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