A rispondere sono sia il comune che il proprietario del mezzo

Avv. Isabella Vulcano - Per la caduta in autobus, rispondono sia il comune che il proprietario del mezzo. Ad affermarlo è la Cassazione con una recente sentenza (la n. 681/2016 qui sotto allegata), sancendo la condanna del comune e dell'imprenditore (titolare della società di trasporti) a sobbarcarsi il risarcimento dei danni patiti da una anziana donna per una caduta verificatasi durante un viaggio organizzato dall'amministrazione comunale stessa e realizzato con il mezzo dell'azienda privata. 

Le fasi di salita e discesa dall'autobus, hanno ricordato gli Ermellini sono manovre coessenziali all'esecuzione del contratto di trasporto della persona.

Ne deriva che se il trasportato riporta lesioni proprio in tali fasi, dovrà essere risarcito tanto dall'organizzatore del viaggio (nel caso di specie il Comune) quanto dal proprietario del mezzo (nel caso di specie l'impresa di trasporto). 

Vanno considerati come verificatisi durante il viaggio, hanno aggiunto dal Palazzaccio, anche "i sinistri occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le fermate" e altresì in occasione della salita o discesa dal mezzo. 

Anzi, le condotte di salita e discesa del trasportato dal veicolo sono momenti fondamentali, senza i quali non solo il passeggero non potrebbe fruire del servizio di trasporto ma "nessun trasporto vi potrebbe nemmeno essere". 

Da qui, confermata anche la responsabilità dell'amministrazione comunale per la disavventura vissuta dalla signora, in quanto non ha minimamente dimostrato che la caduta fosse da addebitare a fatto imprevedibile e non evitabile "con la normale diligenza". 

Cassazione, sentenza n. 681/2016
Isabella Vulcano
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