No alla riproduzione a fini di lucro delle opere didattiche, la S.C. conferma orientamento

di Marina Crisafi - Vendere libri fotocopiati è reato. Lo ha ribadito la terza sezione penale della Cassazione con una sentenza depositata pochi minuti fa (la n. 23365 del 7 giugno 2016), ricordando che "la condotta penalmente rilevante consiste nella detenzione a fini di lucro dell'opera didattica abusivamente riprodotta, in quanto destinata alla vendita delle copie cartacee". Con queste parole, gli Ermellini hanno quindi convalidato la condanna a 6 mesi di carcere e 2mila euro di multa (pena sospesa con condizionale) nei confronti di un uomo titolare di una copisteria di Salerno "beccato" in negozio con un computer aziendale, "a fini di profitto, programmi per elaboratore privi di licenza d'uso e la copia di un compendio di istituzioni di diritto privato".

A nulla rileva la tesi difensiva dell'imputato che voleva dimostrare che l'attività dallo stesso svolta riguardava la fotocopiatura e che il computer al momento dei controlli era spento.

Per il Palazzaccio, il ricorso è bocciato giacché, come emerso, l'opera "scientifica o didattica era interamente riprodotta nel computer, ed era evidentemente destinata alla riproduzione, a fini commerciali, al pubblico che avesse richiesto la copia del testo, in violazione dei diritti patrimoniali d'autore". A tal fine, a rilevare, non è "l'identificazione dell'autore o dell'editore, bensì la sola indebita utilizzazione".

In ogni caso, hanno ricordato i supremi giudici, la riproduzione "non era destinata ad uso personale e, comunque, aveva ad oggetto la copia integrale dell'opera, in violazione del limite del 15%".

I precedenti

Con la sentenza di oggi la Corte si è conformata ad un orientamento ormai costante, ribadito di recente nella pronuncia n. 47590/2015, con la quale è stata confermata la condanna inflitta in appello per il reato ex art. 171-ter, comma 1, lettera b), della legge n. 633 del 1941, nei confronti del titolare di copisteria che aveva riprodotto in copia una trentina di libri destinati alla didattica per venderli (Leggi: "Vendere fotocopie di un libro è reato").


Anche in tal caso, hanno dedotto gli Ermellini, è evidente il fine di lucro, a nulla rilevando che il costo di ogni opera fosse esattamente pari al valore complessivo delle fotocopie totali eseguite.

ad un prezzo che non superava il costo ordinario dei numero delle fotocopie eseguite per la riproduzione dell'opera.

La mancanza di sovrapprezzo ulteriore rispetto all'ordinario costo della fotocopia non invalida, dunque, la condanna per la violazione delle norme sul diritto d'autore. Il reato è integrato, infatti, hanno ribadito da piazza Cavour "ogniqualvolta il movente che abbia spinto il soggetto a delinquere sia stato legato alla possibilità di trarre dalla propria condotta illecita un qualche guadagno patrimoniale che sia finanziariamente apprezzabile".

A prescindere dalla "plusvalenza", in sostanza, basta "la finalità commerciale sottesa all'intera operazione - ad integrare - stante il programmato scambio di cosa contro prezzo, il necessario fine di lucro".


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