In allegato la bozza del decreto del ministero della Giustizia sulla polizza obbligatoria

di Marina Crisafi - Una polizza obbligatoria sia per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività professionale in senso stretto che per tutte le implicazioni che potrebbero derivare a controparti e terzi estranei al rapporto con il legale e i suoi collaboratori, dipendenti e praticanti. È questo il contenuto dello schema del decreto messo a punto dal ministero della Giustizia (qui sotto allegato) che dà attuazione all'art. 12 della legge professionale forense, che prevede l'obbligo per gli avvocati di stipulare una polizza assicurativa, conditio sine qua non anche per poter continuare a rimanere iscritti all'albo (leggi: "Avvocati: arriva l'assicurazione obbligatoria ecco il decreto"). 

La polizza sarà destinata a coprire tutte le tipologie di danno causate in ragione dell'attività professionale (ivi compresa la fase stragiudiziale e l'assistenza nelle nuove procedure di mediazione, conciliazione, arbitrato e negoziazione assistita) e a terzi estranei alla stessa, anche per "colpa grave".

Ecco tutte le coperture previste dal decreto:

I danni coperti dall'assicurazione

L'assicurazione dovrà prevedere la copertura della responsabilità civile dell'avvocato per qualsiasi tipologia di danno ("patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro") lo stesso dovesse "colposamente" causare a terzi nello svolgimento dell'attività professionale.

L'assicurazione deve coprire anche la "colpa grave" e deve estendersi, ex art. 1, 4° comma del decreto, alla responsabilità per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche alle controparti processuali, ai relativi difensori e qualunque soggetto estraneo al rapporto di mandato professionale. Non rappresentano terzi, i collaboratori e i familiari dell'assicurato. La polizza, in ogni caso, dovrà coprire integralmente la responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi dei collaboratori, dei praticanti, dei dipendenti e dei sostitutivi processuali dell'assicurato.

In tutti i casi, la copertura è estesa anche ai danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti e dalle controparti processuali.

L'attività professionale coperta

Ad essere oggetto di copertura è sia l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri tanto rituali quanto irrituali, che gli atti ad essa preordinati connessi e consequenziali come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o le notificazioni.

Rientra nella copertura anche la consulenza o l'assistenza nella fase stragiudiziale, la redazione di pareri o contratti, l'assistenza del cliente nella mediazione o nella negoziazione assistita.

Resta ferma la facoltà delle parti di pattuire l'estensione della copertura ad ogni altra attività al cui svolgimento l'avvocato sia abilitato (come ad esempio, l'attività di professionista delegato nelle esecuzioni immobiliari, di arbitro, curatore fallimentare, revisore legale, ecc.).

Efficacia nel tempo e responsabilità solidale

Il decreto prevede una tutela estesa anche per i familiari del professionista. Come disposto all'art. 2 del provvedimento, infatti, l'assicurazione deve prevedere "anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e un'ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano di operare nel periodo di vigenza della polizza".

Vietate inoltre espressamente le clausole che consentono il diritto di recesso dell'assicuratore del contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività.

Quanto alla responsabilità solidale dell'avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l'assicurazione deve prevedere la copertura integrale della responsabilità del professionista, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.

I massimali

Fasce di rischio e massimali, per come definiti all'art. 3, variano in base al fatturato e al tipo di attività, se svolta in forma individuale o collettiva e a seconda del numero dei professionisti eventualmente associati. Si va da un minimo risarcibile di 500mila euro per attività svolta in forma individuale con fatturato non superiore a 70mila euro, sino a un massimo di 10milioni di euro (sempre per anno assicurativo) per studi associati o società composti da oltre 10 professionisti.

Le parti possono comunque pattuire clausole di adeguamento del premio nel caso di incremento del fatturato a contratto in corso.

In presenza di franchigie e scoperti, l'assicurazione dovrà comunque risarcire il terzo per l'intero, salva la facoltà di recuperare l'importo di franchigia o scoperto dall'assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo.

Assicurazione contro gli infortuni

La polizza deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria Inail.

L'assicurazione deve coprire gli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l'invalidità permanente o temporanea, nonché le spese mediche.

Il contratto deve includere tra i rischi assicurati l'infortunio derivante dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell'attività professionale.

La sorte capitale minima assicurata è di euro 100mila in caso di morte e invalidità permanente, mentre la diaria giornaliera da inabilità temporanea è pari a 50 euro.

Obblighi informativi e attuazione

Oltre all'informazione da fornire obbligatoriamente al cliente ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge forense, gli estremi della polizza vanno resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso l'ordine territoriale e presso il Consiglio nazionale forense, nonché pubblicati sui rispettivi siti web.

Il decreto entra in vigore un anno dopo dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed è previsto l'adeguamento alle disposizioni dallo stesso dettate anche per le polizze assicurative stipulate in epoca antecedente.

L'iter del decreto

Lo schema di decreto ha già iniziato il suo lungo iter di consultazione, essendo stato trasmesso al Cnf per il relativo parere.

Il Consiglio a sua volta l'ha trasmesso all'Oua, alla Cassa forense, agli ordini territoriali e alle associazioni più rappresentative per formulare le relative osservazioni entro il 27 giugno 2016.

Dopo di che, il decreto dovrà passare al vaglio del Consiglio di Stato e successivamente a quello del Parlamento.

Considerati tali adempimenti e la deadline dell'entrata in vigore (ad un anno dalla pubblicazione in G.U.), si presume che l'obbligo assicurativo per tutti gli avvocati non diventerà operativo prima del 2018.

Lo schema di decreto del ministero della Giustizia sull'assicurazione degli avvocati

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: