L'art. 3, co. 5, d. l. 132/2015, che permette il cumulo, è circoscritto ai casi in cui la domanda soggiace a condizioni di procedibilità differenti

di Valeria Zeppilli - Le modalità di risoluzione stragiudiziale delle controversie sono oggi molteplici e possono finire per sovrapporsi.

Si pensi ad esempio al caso in cui l'oggetto del contendere rientri tra quelli per i quali l'esperimento del tentativo di mediazione è considerato condizione di procedibilità. Cosa fare se anche la negoziazione assistita è prevista come obbligatoria?

Sulla materia si è pronunciato il Tribunale di Verona con ordinanza del 12 maggio 2016 (qui sotto allegata) chiarendo che se la materia oggetto del contendere rientra tra quelle contemplate dall'articolo 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010 che disciplina la mediazione, non va esperito il tentativo di negoziazione assistita.

Del resto, l'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto legge numero 132/2014 esclude espressamente dalla negoziazione assistita le controversie che rientrano nella mediazione obbligatoria.

Nel caso di specie, ad essere in contestazione era una condotta diffamatoria posta in essere con altro mezzo di pubblicità e in violazione delle regole che disciplinano la concorrenza, per la quale l'attore aveva avanzato una pretesa risarcitoria quantificata in 20mila euro.

Trattandosi di risarcimento del danno derivante da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, la controversia era sottoposta a mediazione obbligatoria.

Trattandosi di domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro avrebbe dovuto astrattamente essere sottoposta anche a negoziazione assistita obbligatoria.

Per il giudice, nel caso di specie, non va applicata la (costituzionalmente dubbia) norma di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legge numero 132/2015, che permette il cumulo tra la negoziazione ed altre condizioni di procedibilità: tale disposizione, infatti, è circoscritta ai casi in cui la domanda soggiaccia a condizioni di procedibilità differenti. Come esempio, per rendere più chiaro il ragionamento, il Tribunale si riferisce al caso di una domanda di pagamento di una somma sino a 50mila euro, che si fondi su contratto

agrario. Essa sarebbe sottoposta sia alla negoziazione assistita che al tentativo di obbligatorio di conciliazione dinanzi all'ispettorato agrario.

Nel caso in esame, invece, la questione è diversa: l'articolo 3 comma 5 del decreto legge numero 132/2015 non si applica perché c'è il sopra riportato articolo 3, comma 1, del decreto legge numero 132/2014.

Va quindi fatta la mediazione mentre va lasciata stare la negoziazione.

Tribunale di Verona testo ordinanza 12 maggio 2016
Valeria Zeppilli

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