Con la modifica dell'art. 2233 sarà nullo qualsiasi accordo che prevede un compenso non equo per l'avvocato. In allegato il testo del DDL

di Marina Crisafi - Qualsiasi patto che prevede un compenso ridotto o non equo per l'avvocato, o comunque uno squilibrio di diritti e di obblighi tra le parti, è nullo. È questo il contenuto del disegno di legge presentato dalla parlamentare Camilla Sgambato nell'aprile scorso e che in questi giorni è all'esame della commissione giustizia della Camera (qui sotto allegato).

La nuova proposta di legge parlamentare mira a modificare l'art. 2233 del codice civile, in materia di compensi degli avvocati, prevedendo, a garanzia di una misura "adeguata" all'importanza dell'opera e al decoro della professione, la sanzione della nullità di ogni patto contenente un compenso "manifestamente sproporzionato all'opera prestata", applicando, ai fini della valutazione della sproporzione i parametri stabiliti dalla legislazione vigente per le professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

Sempre con la nullità, secondo il successivo comma introdotto all'art. 2233 c.c., è nulla qualsiasi pattuizione "che stabilisca per il professionista un compenso inferiore a quanto liquidato dall'organo giurisdizionale, con diritto del cliente di trattenere la parte liquidata eccedente, ovvero che precluda al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli imponga l'anticipazione di spese per conto del cliente".

Una modifica resa necessaria, si legge nella relazione al ddl, dai numerosi "attentati", soprattutto a seguito dell'abolizione dei minimi tariffari, alla dignità del professionista "obbligato alla stipula di convenzioni da clienti con astratta capacità di imporre condizioni di contratto per prestazioni professionali a carattere fiduciario, spesso indecorose" e che ha già ricevuto nei mesi scorsi il plauso da parte dell'Associazione nazionale avvocati italiani che ha accolto con favore la direzione imboccata dal testo in materia di compensi professionali.

La necessità di un quadro normativo che tuteli la dignità degli avvocati, "dignità che passa anche attraverso un equo e decoroso compenso", spiega il ddl, mira ad impedire "che si integri un abuso del diritto di dipendenza economica a danno dell'avvocato, parte debole del rapporto contrattuale con l'impresa, in ragione di un preteso rapporto fiduciario". Ma i medesimi principi "devono ritenersi validi per qualsiasi rapporto con la clientela, anche di tipo privato, al fine di limitare la concorrenza sleale".

Disegno di legge compensi avvocato

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