Nella fattispecie il marito aveva rilasciato una procura a vendere. Una sentenza che analizza il tema del conflitto tra rappresentante e rappresentato

di Valeria Zeppilli - Vendere la casa coniugale al figlio non è un atto dell'ex coniuge suscettibile di annullamento per conflitto di interessi.

Almeno stando a quanto precisato dal Tribunale di Cagliari nella sentenza numero 506/2016 del 17 febbraio scorso (qui sotto allegata), che è stata per il giudice lo spunto per approfondire la disciplina del conflitto tra rappresentante e rappresentato.

Per comprendere meglio di cosa stiamo parlando, analizziamo i connotati della vicenda alla base della pronuncia.

C'è una casa in comproprietà tra due ex coniugi, uno dei quali (la moglie) aveva ricevuto dall'altro, prima della domanda di separazione, una procura speciale a vendere. I confini della procura erano vaghi, essendo l'alienazione possibile a chi la donna avesse voluto, per il prezzo che lo stessa avesse ritenuto più opportuno e facendo salva la sua possibilità di concedere dilazioni al pagamento di quanto pattuito.

Intervenuta la separazione dei coniugi e assegnata alla donna la casa coniugale, questa decideva di venderla al figlio con lei convivente, con dilazione di pagamento.

L'uomo però non ci sta e si rivolge al giudice per far dichiarare l'annullamento del contratto di compravendita in forza di quanto previsto dall'articolo 1394 del codice civile. Tornando a casa con un nulla di fatto.

Per il Tribunale infatti, sulla scia di quanto già sancito più volte dalla Cassazione, deve ritenersi che l'incompatibilità che rileva ex articolo 1394 c.c. si ha solo quando il rappresentante sia portatore di interessi incompatibili con quelli del rappresentato e per salvaguardare i suoi interessi non tuteli adeguatamente quelli del dominus e che la situazione di conflitto va riscontrata nel momento perfezionativo del contratto di cui si invoca l'annullamento.

Nel caso di specie, però, tale conflitto doveva ritenersi inesistente dato che la donna, avvalendosi di una valida procura, ha concluso la compravendita non solo quale rappresentante degli interessi dell'ex marito, ma anche quale comproprietaria dell'immobile alienato.

Era insomma in ballo anche un suo personale interesse, perfettamente conciliabile con quello dell'uomo anche se, vendendo al figlio, solo lei aveva potuto continuare a vivere nella casa coniugale.

Tale condizione, infatti, non ha comportato alcun sacrificio in capo all'ex marito: la domanda di annullamento della compravendita va respinta.

Tribunale di Cagliari testo sentenza numero 506/2016
Valeria Zeppilli

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