Ai sensi dell'art. 1292 c.c. il creditore ha una mera facoltà (e non un obbligo) di rivolgersi ad uno solo dei condebitori, per ottenere l'intero pagamento

Avv. Grazia Masi - Il concetto "di obbligazione solidale (dal lato passivo) non comporta l'obbligo del creditore di rivolgersi ad uno solo dei condebitori (ovvero ad entrambi con un unico atto di intimazione) bensì l'obbligo per ciascuno dei condebitori di pagare per l'intero, ove richiesto". Lo ha statuito il tribunale di Potenza con una recente sentenza (la n. 369/2014), ritenendo inapplicabile al caso di specie il principio di correttezza e buona fede statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza n. 23726 del 2007.

La vicenda

Il caso è quello di un'opposizione a precetto, in cui gli opponenti (due coniugi) denunciavano la mancanza del diritto a procedere all'esecuzione forzata a causa dell'indebito frazionamento del credito intimato da cui era scaturita la indebita ripetizione di voci tariffarie richieste e la superfluità dei costi sostenuti dalla creditrice in conseguenza dell'illegittimo frazionamento eccepito.

La creditrice, cioè, aveva intimato due distinti atti di precetto ai suoi debitori per intimare il pagamento ad ogni singolo destinatario della somma dovuta in forza di un unico titolo esecutivo costituito da una precedente sentenza emessa dal (soppresso) Tribunale di Melfi nella quale i coniugi erano stati condannati alla rifusione delle spese di lite.

Gli opponenti chiedevano, quindi, in via principale che entrambi gli atti di precetto venissero dichiarati nulli ed inefficaci ed in via subordinata l'accertamento dell'insussistenza del credito intimato per erroneità sia degli importi così come pretesi nei singoli atti di precetto e sia per quell'importo risultante dalla loro somma.

L'opposizione si fondava principalmente sulla contestazione da parte dei debitori della violazione del principio di buona fede e correttezza statuito dalle Sezioni Unite nel 2007 secondo il quale "è contraria alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione, e si risolve in abuso del processo (ostativo all'esame della domanda), il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario", e cioè "non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede […] sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale"[1].

Parte opposta si costituiva ed asseriva la legittimità del proprio comportamento invocando l'art. 97 c.p.c. che disciplina la responsabilità di più soccombenti, e quindi sia il caso in cui tutte o alcune parti del processo abbiano un interesse comune sia quello in cui, non statuendo espressamente il giudice sulla ripartizione delle spese (e/o dei danni), questa si fa per quote uguali. Secondo l'assunto dell'opposta, infatti, la sentenza non statuiva espressamente l'obbligatorietà solidale delle parti soccombenti.

Invero il Tribunale di Melfi, in un analogo giudizio tra le stesse parti, in sede di sospensiva dell'efficacia del precetto, si era già espresso sull'illegittimità della "doppia notifica" di un atto di precetto intimato in forza di un "unico titolo esecutivo nei confronti della medesima parte processuale", ricordando che, in questo caso,i molteplici soggetti cui gli atti erano stati intimati dovevano, per legge, essere considerati obbligati in solido, secondo un ragionamento "a fortiori" che si poteva dedurre dalla pronuncia della Suprema Corte che nel 2003 aveva statuito che "nel giudizio di cassazione la soccombenza di tutte le parti private ricorrenti comporta la loro condanna solidale al pagamento delle spese processuali, a nulla rilevando che esse siano portatrici di interessi contrastanti, trattandosi di obbligazione con unicità di causa, di oggetto e di titolo, per la quale opera il principio di solidarietà tra condebitori stabilito dall'art. 1294 c.c."[2]

Il Tribunale di Melfi ne inferiva che tale principio andasse applicato a maggior ragione nel caso di specie, ove i precetti opposti non erano stati intimati a più parti processuali, aventi interessi contrastanti tra loro, ma alla medesima parte processuale, sebbene avente natura plurisoggettiva.


La decisione

Ebbene il Tribunale di Potenza (cui la causa veniva assegnata a seguito della soppressione dell'ex Tribunale di Melfi) con la sentenza n. 369 del 2014 ha accolto solo parzialmente l'opposizione promossa, limitatamente alla pure sollevata illegittimità di alcune voci dei precetti opposti non dovute secondo un orientamento del Supremo Collegio[3] per cui le voci tariffarie "consultazioni con il cliente" e "corrispondenza informativa con il cliente" non sono ripetibili nei confronti della parte soccombente in sede di precetto intimato dalla parte vittoriosa anche successivamente ed in relazione alla sentenza definitiva. Inoltre la tariffa professionale degli avvocati e procuratori prevede espressamente, nel processo esecutivo, le sole attività di disamina, copia e notificazione del titolo esecutivo e di redazione e notificazione del precetto.

Sono state, quindi, complessivamente ritenute non dovute le voci: "posizione e archivio", "consultazioni", informative", "redazione nota spese", "dattilografia e collazione" per un totale di euro 186,88.

Quanto invece al richiamo del principio espresso dalle Sezioni Unite, il Tribunale disattendo completamente l'insegnamento del Supremo Collegio, ha ritenuto che "anche qualora la statuizione di condanna alle spese processuali contenuta nella sentenza del Tribunale di Melfi n. 443/2006 fosse intesa come costitutiva di un'obbligazione solidale, a carico degli opponenti, [soluzione interpretativa che appare preferibile, considerata la lettera - pur non particolarmente chiara - che "condanna i coniugi [omissis] alla rifusione delle spese di giudizio"(…)], non se ne potrebbe dedurre l'obbligo dell'opposta di richiedere il pagamento di quanto dovuto con un unico atto di precetto". Per sostenere tale ragionamento il Tribunale di Potenza ha richiamato l'art. 1292 c.c. ritenendo che tale statuizione debba essere interpretata nel senso che "il concetto di obbligazione solidale (dal lato passivo) non comporta l'obbligo del creditore di rivolgersi ad uno solo dei condebitori (ovvero ad entrambi con un unico atto di intimazione) bensì l'obbligo per ciascuno dei condebitori di pagare per l'intero, ove richiesto".

E, prosegue il Tribunale, "per quanto possa essere condivisibile l'affermazione di parte opponente circa "l'inopportunità della duplicazione degli atti di precetto, non è possibile condividere quella relativa all'"illegittimità" del comportamento della parte opposta". E cioè tale comportamento non può essere considerato contrastante con il principio di buona fede e correttezza invocato dagli opponenti dovendosi considerare per il creditore una mera facoltà (e non un obbligo) rivolgersi, per ottenere l'intero pagamento, ad uno dei condebitori. Ma il Tribunale si è spinto oltre redarguendo i malcapitati "i quali, peraltro, avrebbero potuto evitare la lamentata duplicazione delle spese di precetto, provvedendo al pagamento di quanto dovuto dopo l'emanazione della sentenza di primo grado, e senza attendere la notifica degli atti di precetto opposti"(sic!).

* * *

Invero dalla notifica di due distinti e diversi atti di precetto è derivato l'aggravamento delle spese accessorie rispetto a quanto sarebbe avvenuto nel caso in cui fosse stato notificato ai due debitori un unico atto di precetto per il pagamento dell'intera obbligazione pecuniaria. Intimando ad ogni singolo debitor a titolo di spese di precetto il pagamento per intero di tutte le attività previste dalla tariffa professionale controparte la creditrice ha certamente fatto lievitare la somma liquidata nella sentenza di primo grado.

Con la duplicazione degli atti di precetto, infatti, la creditrice ha esposto e richiesto due volte per l'intero - una per ciascun intimato - il pagamento ad es. dei diritti ed onorari per la redazione dell'atto di precetto, richiesta e ritiro copie sentenza, richiesta notifica (presso lo stesso domicilio) e ritiro atto, che, invece, se avesse proceduto alla notifica di un solo atto in via solidale ai due debitori avrebbe dovuto esporre e chiedere una volta sola.

Peraltro, sebbene in astratto, la creditrice in tal modo ha tentato di assicurarsi la possibilità di agire contemporaneamente in via esecutiva nei confronti di entrambi gli obbligati solidali per il pagamento delle medesime attività.

A ciò si aggiunga che l'illegittimo frazionamento della prestazione contenuta nel titolo azionato ha determinato un superfluo esborso di somme per le relative richieste di Cancelleria (rilascio copie conformi del titolo, 4, anziché, tre, ad esempio).

Tali cifre, quantificate dagli opponenti nella misura di circa € 250,00 cadauno (con un aggravamento del 200% dei costi), secondo il giudice di prime cure non possono che restare a carico degli opponenti.

Successivamente alla pronuncia del Tribunale di Potenza la Sezione 3 civile della Corte di Cassazione con la sentenza 9 aprile 2015 n. 7078 ha confermato il principio espresso dalle Sezioni Unite nel 2007.

La questione dell'applicabilità al caso concreto dell'insegnamento del Supremo Collegio ad oggi è rimessa alla Corte di merito territorialmente competente.



[1] Cass. S. U. 15.11.2007 n. 23726.

[2] Il Tribunale arditamente sul punto richiamava la Cass. pen. Sez I, 28.01.2003 n. 5697; sulla possibilità di dedurre la responsabilità solidale delle parti processuali ex art. 1294 c.c. cfr. Tribunale di Bologna Sezione 4 civile Sentenza 10.07.2007, n. 1677; cfr. Cass. Civ. 24.06.1996 n . 5825; 30.1.1995, n. 1100.

[3] Cass. 20.08.2002 n. 12270.


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