L'Inps comunica che i redditi rimangono invariati a causa dello scattare della clausola contenuta nella legge di Stabilità

di Lucia Izzo - Nessun cambiamento per quanto riguarda i livelli di reddito per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, che rappresenta una prestazione a sostegno delle famiglie di alcune categorie di lavoratori italiani, comunitari ed extracomunitari lavoranti nel territorio italiano, il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo al di sotto dei  limiti stabiliti annualmente dalla legge.


La recente Circolare Inps 92/2016 (qui sotto allegata), nonostante sia rubricata "Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2016 - 30 giugno 2017", precisa che per il frangente indicato i livelli reddituali utili per il beneficio rimarranno invariati.


È la legge n. 153/88, chiarisce l'Inps, a stabilire che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare siano rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.


Il Dipartimento delle politiche per la famiglia con il Comunicato pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12.02.2016, ha però reso noto che, in base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2014 e l'anno 2015 è risultata pari a - 0,1 per cento.


Scatta quindi la clausola prevista dall'articolo 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, ai fini della rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali e previdenziali, ha stabilito che "con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può essere inferiore a zero".


Pertanto, in applicazione del predetto articolo, restano fermi per l'anno 2016 i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all'anno 2015 (circolare INPS n. 109/2015), nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.


Circolare Inps 92/2016
Vedi anche:
- Gli assegni familiari (guida legale)
- Assegni familiari arretrati

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: