Il genitore che la sostiene ha diritto al rimborso nella quota di spettanza

di Marina Crisafi - Le spese per il mantenimento dei figli sono spesso fonte di contestazioni tra i coniugi separati o divorziati, soprattutto per quanto riguarda quelle che vanno considerate straordinarie che, a differenza di quelle ordinarie, in genere vanno suddivise nella misura stabilita dal giudice (di norma il 50%) e concordate preventivamente tra i partner.

I problemi sorgono sovente quando ciò non avviene e il coniuge collocatario che sostiene per intero la spesa chieda il rimborso all'altro, che lo rifiuta perché la ritiene non necessaria o perché comunque avvenuta senza la previa consultazione.

A venire in soccorso, in mancanza di espressa normativa, è la giurisprudenza che oltre a definire ormai con indirizzo costante quali siano le spese da considerare straordinarie (ad esempio, quelle non prevedibili in anticipo e non ricorrenti attinenti alla sfera scolastica, sportiva, ludico-ricreativa e medico sanitaria, cfr. Cass. 9372/2012) ha più volte distinto tra quali vadano concordate dai genitori in via preventiva e quali invece, possono essere sostenute anche senza il consenso dell'altro dando comunque diritto al rimborso nella quota di spettanza, poiché ritenute urgenti e necessarie per la crescita e l'integrazione sociale del figlio (cfr. Cass. 19607/2011).

Tra queste rilevano senz'altro le spese mediche, quelle per l'istruzione (ivi compreso l'asilo nido privato, cfr. Cass. 2127/2016), e altresì, come rilevato da una recente sentenza della prima sezione civile del Tribunale di Treviso (n. 2667 dell'1 dicembre 2015) la patente del figlio.

Nella vicenda sottoposta alla sua attenzione il giudice trevigiano ha valutato necessarie e quindi da rimborsare, nella quota spettante, le spese per la patente, ritenuta funzionale per l'autonomia del ragazzo, ma non già quella per la bici elettrica, in quanto voluttuaria.


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