In materia di composizione delle crisi familiari, l'assistenza di due legali non soddisfa i requisiti richiesti dalla legge

di Marina Crisafi - In materia di negozi compositivi delle crisi familiari, non si può ricorrere alla negoziazione assistita con due avvocati appartenenti allo stesso studio legale. Il requisito richiesto dalla legge, dell'assistenza di almeno un difensore per parte, infatti, non è soddisfatto se i legali fanno parte del medesimo studio in quanto vi è conflitto di interessi. Ad affermarlo è il Tribunale di Torino, con un recente decreto del 13 maggio 2016 (pres. Est. Cesare Castellani), pronunciandosi sulla richiesta di divorzio congiunto tra due ex coniugi che avevano raggiunto accordo a seguito di convenzione di negoziazione assistita, sia sugli aspetti economici del mantenimento che sull'affidamento e la dimora prevalente della figlia minore.

L'autorizzazione all'accordo era stata negata dal pubblico ministero, in quanto, nello stesso non solo non si dava atto che gli avvocati avessero informato le parti sull'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con entrambi i genitori, ma altresì i legali appartenevano al medesimo studio, per cui disponeva la trasmissione degli atti al presidente del tribunale.

Pur non accogliendo il primo rilievo del pm, il secondo, invece, per il tribunale va condiviso.

L'art. 6, comma 1, della l. n. 162/2014 che richiede, nella negoziazione assistita

, l'assistenza di ciascuna delle parti da parte di un difensore infatti, ha affermato il giudice, va interpretato "alla luce delle disposizioni del Codice Deontologico forense vigente che, all'art. 24 comma 5, trattando del conflitto di interessi, contempla espressamente un dovere di astensione nel caso in cui le parti abbiano interessi confliggenti, astensione che è prescritta anche nel caso in cui i difensori 'siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale".

Tuttavia, nel caso di specie, in considerazione del fatto che, una volta segnalata l'esigenza di rimuovere l'ostacolo, le parti vi hanno provveduto nominando un nuovo difensore, nonché della autonomia di valutazione del giudicante rispetto al diniego del pm, l'accordo va autorizzato. 



Il provvedimento integrale è disponibile qui su Il Caso.it


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