Devono considerarsi in circolazione anche i veicoli che sono in sosta su strade adibite ad uso pubblico o comunque aperte alla circolazione del pubblico

di Valeria Zeppilli - Un dubbio che molti si pongono, in materia di assicurazione obbligatoria, è il seguente: devo continuare a pagare le rate del premio anche se il mio veicolo è fermo?

La risposta va cercata innanzitutto nella legge numero 990 del 24 dicembre 1969, il cui articolo 1 prevede che l'obbligo di assicurazione contro i rischi della responsabilità civile riguarda tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie che sono destinati alla circolazione. A tale disposizione si aggiunge quella di cui all'articolo 2 del d.p.r. numero 973 del 24 novembre 1970, in forza del quale devono considerarsi in circolazione anche i veicoli che sono in sosta su strade adibite ad uso pubblico o comunque aperte alla circolazione del pubblico.

È chiaro, del resto, che anche tali autovetture costituiscono un potenziale pericolo idoneo a giustificare la sussistenza dell'obbligo.

Chi, dunque, non utilizza più il proprio mezzo e vuole sottrarsi al pagamento dell'assicurazione non potrà fare altro che custodirlo in un'area privata, ad esempio in un garage.

Se, invece, lo lascia per strada deve comunque pagare l'assicurazione.

Occorre in ogni caso specificare che anche se in generale i veicoli in sosta devono considerarsi in circolazione, non bisogna comunque dimenticare che alla stessa conclusione non può giungersi nel caso in cui il veicolo sia in condizioni di degrado e abbandono tali da rendere evidente ed effettiva l'impossibilità della sua circolazione (si pensi, ad esempio, al caso in cui esso sia sprovvisto di sedili). In tal caso quindi, come chiarito anche dalla Cassazione con la sentenza numero 22035 del 2 settembre 2008, l'obbligo di assicurazione viene meno. Ne sorge però un altro: quello connesso allo smaltimento del rifiuto.

Valeria Zeppilli

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