Se il pignoramento è illegittimo non può non tenersi conto dei danni che derivano dall'indisponibilità giuridica e dall'impossibilità di un uso proficuo

di Valeria Zeppilli - Prima di "accanirsi" illegittimamente sui suoi debitori, la banca deve permettere loro di cercare un modo per pagare. Altrimenti ne risponde.

Con la sentenza numero 10518/2016, depositata il 20 maggio scorso e qui sotto allegata, la Corte di cassazione ha infatti ritenuto responsabile una banca che aveva pignorato illegittimamente l'immobile di proprietà di una sua cliente, debitrice nei confronti dell'istituto di credito, non permettendole così di venderlo e di ripagare quanto dovuto.

Nel caso di specie la Corte territoriale aveva ritenuto che, nonostante in giudizio era stato effettivamente accertato che la banca aveva effettuato un pignoramento illegittimo nei confronti della correntista, alla cliente/debitrice non era comunque derivato alcun danno in ragione della non fattibilità giuridica dell'operazione di vendita dell'immobile connessa all'impossibilità di frazionarla.

La Cassazione, dinanzi alle doglianze presentate dalla donna, ha a tal proposito completamente censurato le conclusioni del giudice del merito sottolineando che non solo questi non ha giustificato le ragioni alla base dell'affermazione secondo cui non sarebbe stata possibile una vendita frazionata e ha ignorato le allegazioni contrarie, ma ha anche indebitamente svalutato le conseguenze dannose che, almeno astrattamente, possono derivare da un pignoramento illegittimo. Non è infatti corretto trascurare l'indisponibilità giuridica e l'impossibilità di una proficua utilizzazione del bene che esso genera.

Per questo e per altri motivi la parola torna necessariamente al giudice del rinvio.

Corte di cassazione testo sentenza numero 10518/2016
Valeria Zeppilli

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