Rischia una condanna per "getto pericoloso di cose" ex art. 674 c.p. chi innaffiando provoca un versamento eccessivo d'acqua a danno dei vicini

di Lucia Izzo - La tenuta di piante sul balcone condominiale, richiede particolari cautele che vanno ben oltre il semplice pollice verde.

In primis, il codice penale all'art. 675 punisce "chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone".

Si tratta di un reato di pericolo, il che significa che la sola potenziale offesa è idonea ad essere perseguita: un comportamento a rischio ben potrebbe essere quello del condomino che posiziona vasi e piante sul balcone senza un solido ancoraggio, potendo provocare incidenti se il balcone dà su luoghi soggetti al pubblico passaggio.

Nulla toglie poi che il regolamento condominiale possa aggiungere ulteriori precisazioni circa l'apposizione di vasi e fioriere su parapetti e balconi.

Tuttavia, se ciò è liberamente consentito, al condomino è richiesta anche particolare attenzione quando si occupa di innaffiare e potare fiori e piante.

Il rischio è di incorrere in una sanzione per il reato prescritto dall'art. 674 del codice penale, rubricato "Getto pericoloso di cose", il quale afferma che è punito "Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti".

Della fattispecie se n'è anche occupata la Corte di Cassazione, sentenza n. 21753/2014 (per approfondimenti: Condominio: Cassazione, attenzione a non "innaffiare" il vicino. E' reato.) condannando un condomino per aver gettato acqua dal proprio appartamento, creando molestia e disturbo al proprietario che si trovava nell'area condominiale sottostante.

Il ricorrente assumeva a scriminante del suo comportamento il fatto che stesse annaffiando, da qui l'esubero idrico che ha provocato la caduta di acqua dall'alto.

La Corte, evidenziando una fattispecie riconducibile alla norma in esame, ha rammentato che il "versamento" concerne materie liquide e può avvenire per mano dell'agente o in qualsiasi altro modo da lui posto in essere o lasciato dolosamente o colposamente in azione, e va posto in relazione con l'effetto possibile di offendere, imbrattare o molestare le persone, anche se questo effetto non si sia verificato.

Nella sentenza del 10 aprile 2014, n. 15956, la Cassazione ha nuovamente condannato per il reato summenzionato un condomino che, nell'annaffiare le proprie piante a mezzo di impianto di irrigazione automatico, aveva provocato un eccessivo versamento idrico sul balcone del vicino sottostante con infiltrazioni d'acqua di cui la parte offesa si era lamentata in più occasioni.

Per i giudici tale condotta è riconducibile all'ipotesi di reato esaminata poichè, concretandosi l'elemento materiale del reato nel "gettare" o "versare" le cose di cui si è detto in precedenza, è ipotizzabile tale ultima azione, chiaramente riferita ai liquidi e alle sostanze ad essi assimilabili (sabbie, polveri etc.) che possono comunque essere versate, mentre il "gettare" riguarda invece le cose solide o, in ogni caso, aventi diversa consistenza.

Una condotta quale quella oggetto di contestazione può essere certamente qualificata come "versamento" nei termini delineati dall'articolo 674 c.p. e l'esito di tale azione può altrettanto pacificamente risolversi nell'altrui "offesa", "imbrattamento" o "molestia", essendo pacificamente dotata di quella capacita' offensiva che la disposizione richiede.

Per la giurisprudenza il reato in esame è configurabile sia in forma omissiva che in forma commissiva mediante omissione (cosiddetto reato omissivo improprio) ogniqualvolta il pericolo concreto per la pubblica incolumità derivi anche dalla omissione, dolosa o colposa, del soggetto che aveva l'obbligo giuridico di evitarlo.

Ad escludere una mancanza di concreta offensività, confermando la colpevolezza dell'imputato, concorrono il fatto che i versamenti si fossero protratti nel tempo ed erano proseguiti nonostante le lamentele della persona offesa e le segnalazioni dell'amministratore del condominio.


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