L'elenco dei procedimenti che non richiedono la tassa per adire le vie legali

La tassazione per le spese degli atti giudiziari, a partire dall'1 marzo 2002, è regolata attraverso il versamento del "contributo unificato" di iscrizione a ruolo che, in sostituzione delle precedenti imposte dovute, si applica, in linea generale, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile (comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione), nel processo amministrativo e a seguito delle modifiche introdotte con il d.l. n. 98/2011, nel processo tributario.

Il contributo ha natura di entrata tributaria (cfr. Cass. n. 5994/2012; Corte Cost. n. 73/2005) e la sua misura varia in base al valore della controversia e alla tipologia del procedimento (con la previsione di riduzioni per determinati processi e aumenti, ad esempio, per i giudizi di impugnazione, dinanzi alla Cassazione, ecc.). 

Tuttavia, sono diversi i procedimenti esenti dal contributo unificato.

Ecco di seguito l'elenco (aggiornato al febbraio 2016):

- Procedimenti in materia di lavoro e pubblico impiego (art. 10, legge 11 agosto 1973, n. 533), compreso il ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, fino al 5 luglio 2011. Dal 17 luglio 2011 ai sensi dell'art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono esenti solo se la parte abbia un reddito imponibile inferiore ad euro 34.585,23 (escluso il ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione);

- Procedimenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 10, legge 11 agosto 1973, n. 533), compreso il ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, fino al 5 luglio 2011. Dal 17 luglio 2011 ai sensi dell'art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono esenti solo se la parte abbia un reddito imponibile inferiore ad euro 34.585,23 (escluso il ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione);

- Procedimenti relativi all'affrancazione di fondi enfiteutici (art. 10, legge 22 luglio 1966, n. 607);

- Procedimenti relativi al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie (art. 15, comma 2, legge 13 aprile 1988, n. 117);

- Procedimenti di scioglimento del matrimonio (art. 19, legge 6 marzo 1987, n. 74) (esente fino al 5 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111);

- Procedimenti di cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 19, legge 6 marzo 1987, n. 74) (esente fino al 5 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111);

- Procedimenti contro il trattamento sanitario obbligatorio (art. 5, legge 13 maggio 1978, n. 180);

- Procedimenti contro il decreto di espulsione dello straniero (art. 13-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);

- Procedimenti relativi alle controversie in materia di «masi chiusi» (art. 35, legge 24 novembre 2000, n. 340);

- Procedimenti per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio (art. 32 disp. att. c.p.p.);

- Procedimenti in materia di protezione delle persone prive di autonomia (art. 46-bis disp. att. c.c.);

- conciliazioni stragiudiziali relative alla mediazione di controversie civili e commerciali (art. 17, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28).

- Procedimenti di rettificazione di stato civile.

- Procedimenti in materia tavolare.

- Procedimenti esecutivi per consegna e rilascio (esente fino al 5 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).

- Procedimenti in materia di equa riparazione per violazione del termine ragionevole dei processi (art. 3, legge 24 marzo 2001, n. 89).

- Procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento dei figli minori.

- Procedimenti riguardanti i figli minori.

- Procedimenti di separazione personale dei coniugi (esente fino al 5 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).

- Procedimenti di interdizione, inabi-litazione e amministrazione di sostegno.

- Procedimenti per la dichiarazione di assenza o di morte presunta.

- Procedimenti relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati.

- Procedimenti relativi ai rapporti patrimoniali tra i coniugi.

- Procedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari.

- Esercizio dell'azione civile nel processo penale (se è chiesta solo la condanna generica del responsabile)

- Ricorsi avverso il diniego del diritto di accesso alle informazioni ambientali.

- Insinuazione tempestiva nel passivo fallimentare (cfr. circolare 13 maggio 2002, n. 3).

- Insinuazione tardiva nel passivo fallimentare (cfr. circolare 15 dicembre 2006, n. 372/Q/06-6253).

- Procedimenti per correzione di errori materiali di sentenze e ordinanze (cfr. circolare 18 marzo 2003, senza numero).

- Iscrizioni dei giornali e periodici nel registro della stampa (cfr. circolare 22 ottobre 2003, n. 1/13395/44).

- Riassunzione di processi interrotti, sospesi o cancellati presso il giudice originariamente adito (cfr. circolare 29 settembre 2003, n. 1/12244/U/44)

- Ammissione allo stato passivo nelle amministrazioni straordinarie (cfr. nota 24 febbraio 2006, n. 1/2638/44/U-04).

- Istanza di conversione del pignoramento (cfr. circolare 14 gennaio 2004, senza numero).

- Ulteriore rilascio della copia con formula esecutiva (cfr. nota 28 settembre 2010, n. 122612/U).

- Ingiusta detenzione (cfr. circolare 20 giugno 2006, n. 66030).

- Accettazione di eredità con beneficio di inventario (cfr. nota 13 giugno 2003, n. 1/8307).

- Istanza per la restituzione dei titoli nel procedimento esecutivo mobiliare ed immobiliare (cfr. circolare 14 gennaio 2004, senza numero).

- Istanza di chiusura del fallimento (cfr. nota 7 marzo 2006, n. 27213/U).

- Procedimenti con ammissione al patrocinio a spese dello Stato (prenotato a debito ai sensi dell'articolo 131, secondo comma, D.P.R. n. 115/2002).

- Procedimenti sul contenzioso elettorale (art. 127, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

- Negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale dei coniugi, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (cfr. circolare 29 luglio 2015, n. 111198/U).

- Intervento adesivo dipendente ai sensi dell'articolo 105, secondo comma, c.p.c. (cfr. circolare 5 febbraio 2015, n. 0020600/U).

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