La promessa di matrimonio non è un vincolo giuridico tra le parti e non dà luogo a responsabilità contrattuale o aquiliana

di Marina Crisafi - I rapporti con i suoceri si sa sono difficili ma anche se le loro ingerenze arrivano sino al punto da far lasciare i due fidanzati prossimi al matrimonio, ciò non è un motivo sufficiente per ottenere il risarcimento dei danni per le spese sostenute in vista delle nozze.

Lo ha affermato il Tribunale di Cagliari nella sentenza n. 487/2016 (qui sotto allegata), pronunciandosi sulla vicenda che ha avuto per protagonista una coppia che stava insieme da circa 7 anni e che, avendo deciso di contrarre matrimonio, aveva già effettuato le pubblicazioni presso il comune di residenza e iniziato a fare acquisti per l'arredo della futura casa coniugale dove intanto erano andati a convivere e a sostenere le prime spese per la celebrazione del matrimonio.

Ma qui iniziano i guai, perché in questo lasso di tempo si erano verificati diversi episodi di intromissione dei suoceri nella vita della coppia che aveva portato i due a litigare continuamente e l'uomo a decidere di lasciare la futura compagna.

Da qui la scelta della donna di citare in giudizio l'ex compagno per ottenere il risarcimento di quanto speso inutilmente in vista del matrimonio a causa del suo rifiuto alle nozze.

Ma le sue doglianze non trovano terreno fertile in tribunale.

Il giudice cagliaritano infatti rigetta la domanda della donna, evidenziando innanzitutto che, a mente dell'art. 81 c.c. "la promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promettente a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa" laddove egli si rifiuti di eseguirla senza giusta ragione. Siffatta obbligazione di rimborso è qualificabile come "una speciale responsabilità conseguente ex lege all'esercizio di recesso" che non può essere ricondotta né a quella extracontrattuale ex art. 2043 c.c. "essendo la scelta di non contrarre matrimonio

un atto di libertà incoercibile" né a quella contrattuale, non trattandosi di un contratto e non costituendo la promessa di matrimonio "un vincolo giuridico tra le parti".

Nella vicenda, inoltre, ha ritenuto il tribunale, la rottura del fidanzamento non è avvenuta senza giusto motivo, essendo stata determinata dalle frequenti liti (causate dai suoceri) che hanno reso la convivenza intrapresa prima delle nozze intollerabile. Per cui non può dar luogo all'obbligazione del rimborso delle spese sostenute in vista del matrimonio. La donna quindi dovrà rassegnarsi a non ricevere alcunché e a pagare anche le spese legali all'ex compagno.

Tribunale Cagliari, sentenza n. 487/2016

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