Osservazioni critiche su un provvedimento del Tribunale di Torino che ha dichiarato la decadenza dal secondo termine istruttorio

di Paolo M. Storani - Il Tribunale di Torino, Sez. VII Civile, dichiara con ordinanza del marzo 2016 che l'istanza di rimessione in termini vada rigettata in quanto la ricorrente è incorsa nella decadenza dal secondo termine istruttorio ex art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c. per causa a sé imputabile.

Va premesso - ci sembra doveroso - che non conosciamo né chi sia il giudice istruttore, né il nome del legale che sta patrocinando la causa civile sotto la Mole ch'è incappato in questa spiacevole vicenda, al pari di chi sia l'avvocato che tutela l'antagonista avvantaggiato; a quest'ultimo, però, dedichiamo un pensierino finale sulla vittoria facile ma effimera del processo.

L'errore all'apparenza integrante decadenza (vedremo tra un attimo che di un sembiante di pseudo - decadenza si tratta) starebbe tutto nella sfera dell'avvocato della ricorrente per aver indicato nella compilazione della busta telematica un numero di ruolo generale del processo sbagliato.

Curiosamente, mentre stiamo portando a compimento questo lavoretto di taglio pratico siamo in procinto di effettuare un analogo deposito telematico; sono soltanto tre ore che attendiamo il via libera...

Certe volte rendersi conto delle difficoltà che incontra la categoria degli avvocati sarebbe una proficua bussola per la Magistratura nell'orientare le decisioni, in special modo quelle che ledono il diritto di azione e di difesa.

Complimenti, dunque, al Dott. Carmine Di Fulvio del Tribunale di Pescara per come ha affrontato e risolto la questione con l'ordinanza del 2 ottobre 2015, pubblicata su queste stesse colonne (si trattava in quel caso di un deposito di comparsa di costituzione e di risposta e la rimessione in termini venne accolta).

1. Stando al Monocratico piemontese il legale non avrebbe esercitato quella "ordinaria diligenza" di cui parla Cass. 21794 del 2015.

Secondo il Giudice sabaudo, inoltre, la Cancelleria non sarebbe stata tenuta a forzare l'accettazione dell'atto, potendo limitarsi a rifiutare il deposito e a comunicarne l'esito negativo.

La comunicazione di cancelleria è scattata lo stesso pomeriggio del giorno di perenzione del termine, ma, purtroppo, venne letta all'indomani.

Troppo tardi: nello spirito della giurisprudenza di nuovo conio l'avvocato dovrebbe dedicare ogni stilla d'energia, ogni lasso di tempo al PCT, sino al fatidico scoccare della mezzanotte, orario in cui gli avvocati depositanti si avviano a dormire.

Per quanto il provvedimento si iscriva in un catalogo ormai gremito, sul quale verosimilmente le Corti distrettuali dovranno intervenire alacremente negli anni a venire, con (evitabile) dispendio di energie, l'interprete non riesce a rimanere insensibile al cospetto di provvedimenti frutto sì di ponderazione come questo torinese, ma non condivisibili stando ai primari canoni del diritto processuale.

Vertendosi in ordine al termine fondamentale del processo civile italiano, quello in base al quale si possono vincere o perdere le cause, s'impone la massima garanzia.

Se così non risultasse, potremmo concludere che introducendo il PCT il legislatore ha inferto un colpo mortale al mondo dei diritti, regalando il responso all'ordalia.

I provvedimenti emanati su tali tesi restrittive restano privi di solidi appigli normativi.

Vedremo tra un attimo che, per converso, sussistono validi argomenti per giungere alla soluzione opposta a quella adottata.

2. Il processo telematico doveva essere una panoplia di desiderata per semplificare la vita dei protagonisti del giudizio.

Abbiamo, invece, creato un mostro che fagocita il buon diritto. Lo ricaccia in un angolo buio.

Abbiamo quotidianamente a che fare con un drago sanguinario, per l'appunto il processo civile telematico, che inventa alcuni profili di nullità e di decadenze che prima non esistevano; tuttora con il vigente Codice di Procedura non avrebbero ragion d'essere, con le conseguenze processuali di gravità inaudita che tutti noi abbiamo bene a mente.

Tanto varrebbe sospendere - immediatamente - l'applicazione del PCT e chiarirne una volta per tutte i principi regolatori prima, eventualmente, di riavviarlo sui binari della certezza delle regole.

3. Cosa sarebbe accaduto, nel caso risolto dal Tribunale di Torino, prima dell'entrata in funzione del processo telematico?

Assolutamente nulla.

Il cancelliere avrebbe fatto un bel tratto di penna sopra il numero errato (nella fattispecie, per la cronaca, era un numero di quattro cifre anziché di cinque: ne mancava uno) e, previa salutare tiratina di orecchie al depositante, avrebbe subito dopo collocato la memoria istruttoria all'interno del fascicolo giusto!

Lo scrive anche l'ordinanza del Tribunale pescarese a firma del Dott. Carmine Di Fulvio, sopra ricordata.

Cosa è cambiato ora?

Assolutamente niente.

Il Codice di rito grossomodo è sempre quello se si eccettuino le pezze di Arlecchino di un legislatore che sembra un frullatore di maionese, con il Ministro Orlando a proseguire l'opera caotica di tutti i suoi recenti predecessori.

Riforme organiche? Un'eresia.

Le idee ordinanti dell'insegnamento di Marco Rossetti della Sez. III del S.C. di cui abbiamo spesso dibattuto su questa Rivista telematica?

Manco mezza!

Dovremmo aspirare in special modo alla semplicità.

Mica alle complicazioni!

4. Dovrebbero essere scritte a caratteri cubitali, all'ingresso della Camera e del Senato, le espressioni contenute nell'ultima intervista data dalla partigiana Teresa "Teresita" Mattei, la più giovane dei componenti dell'Assemblea Costituente, presso cui assunse l'incarico di segretaria nell'Ufficio di Presidenza, deceduta a novantadue anni il 12 marzo 2013 e celebre per esser stata, insieme a Teresa Noce e Rita Montagnara, l'inventrice dell'utilizzo della mimosa per l'otto marzo: "Questa è la cosa bella dell'animo democratico: pensare da bambino per ridisegnare le cose".

Semplificazione, dunque.

Armonizzata al rispetto delle garanzie.

Invece, abbiamo creato un meccanismo diabolico con il fardello di una pesante e draconiana giurisprudenza che si va incessantemente stratificando e quotidianamente accumulando nell'indifferenza più gelida della Dottrina e nella direzione piú rigoristica e burocratica.

5. Il mio atto giudiziale deve essere posto al vaglio di ingresso del tecnico informatico? Quindi, non del giudice, che si limita a recepire un divieto di entrata nel fascicolo dell'ufficio stabilito da altri.

A monte decide il tecnico informatico nel disinteresse del Cancelliere?

Dimentichiamo un insegnamento semplice semplice che ci promana da Salvatore Satta: il processo civile è quanto di meno formalistico esista.

6. Chi ha sbagliato, allora, a Torino?

a) Banale errore materiale la svista del povero legale, che merita un atteggiamento indulgente.

Io per carattere sono molto ansioso nel depositare gli atti, sia tradizionali/cartacei, sia telematici.

Ricontrollo tutto almeno venti volte: ma di certo non sono normale di cervice!

Non posso di certo escludere che un brutto giorno capiterà anche a me, come avvenuto al Collega che sta patrocinando avanti al foro di Torino, di sbagliare un numero di ruolo sul mio redattore di atti.

b) Di certo ha sbagliato l'operatore informatico addetto alla lavorazione del deposito telematico che avrebbe dovuto interpellare il cancelliere per verificare quale fosse il fascicolo della Sezione di destinazione.

Il processo in primo luogo è cooperazione per giungere alla meta.

Tale modo di operare è espressamente contemplato dall'applicativo in dotazione, che prevede la funzione denominata "assegna a fascicolo".

c) Giocoforza, quindi, ha sbagliato pure il Cancelliere, limitandosi alla comunicazione: erano le ore sedici e una manciata di minuti del giorno di scadenza ma l'avvocato che deve fare: quando deposita un atto per via telematica deve lasciar perdere ogni restante attività sino alla mezzanotte?!

d) Il giudice, poi, poteva rimediare alla situazione di anomalia sostanziale; il giudice, che dovrebbe essere il garante della giuridicità, ha trasformato un errore veniale di tipo materiale (un numero per un altro, o meglio un numero in meno, il 2 dopo il 3 iniziale) relativo al registro contenzioso del proprio ufficio in una decadenza - voglio sottolinearlo a chiare note - di quello ch'è il termine più importante dell'intero processo civile!

Il giudice istruttore torinese così si esprime nel passo iniziale dell'ordinanza di marzo 2016: "considerato che la ricorrente riferisce di aver depositato memoria ex art. 183, 6, n. 2 c.p.c. il giorno della scadenza del termine (10.03.2016) indicando un numero di R.G. errato e di avere ricevuto il giorno stesso (alle ore 16.06) un messaggio che tuttavia ella leggeva soltanto il giorno dopo, allorquando si adoperava ad effettuare il deposito con l'indicazione del numero di ruolo corretto, a termine ormai scaduto".

La pronuncia della Corte di Cassazione espressamente menzionata dal Tribunale di Torino nel passo successivo dell'ordinanza marzolina descrive tra l'altro un caso completamente differente, come potrete verificare dalla sottostante sentenza n. 21794 del 2015.

Qui a ben distinguere la causa estranea alla volontà di chi chiede di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153, secondo comma, c.p.c., che prima aveva portata più limitata ed era collocato all'art. 184-bis c.p.c., non è l'errore nell'indicazione del numero di ruolo generale del processo, bensì l'errore del personale adibito al Tribunale torinese che non ha indagato sull'effettiva collocazione da destinare alla memoria istruttoria tempestivamente depositata.

Il giudice non può sostenere che ciò non riveste il presupposto di causa esterna alla volontà del depositante avvocato.

e) Tra l'altro, il deposito era già avvenuto ed era perfettamente tempestivo, munito di ricevuta generata in via automatica; strategicamente l'errore che forse ha commesso l'avvocato depositante l'atto istruttorio consiste proprio, a nostro sommesso avviso, nell'aver presentato istanza di rimessione in termini, con ciò ratificando una presa di posizione dell'ufficio del tutto sbagliata su un'anomalia rimediabile (errore di tipo Error).

f) Lo abbiamo già evidenziato ai punti b) e c): il cancelliere avrebbe potuto (e addirittura - ritengo - dovuto) forzare il sistema, accettando egualmente l'atto difensivo dello sfortunato nostro Collega avvocato, incappato in una mera svista numerica, ma comunque improduttiva di sequele in un processo che vuol definirsi giusto.

g) Infatti, se l'esito dei controlli automatici è positivo, la cancelleria non può rifiutare l'atto depositato; secondo la Circolare del Ministero della Giustizia del 28 ottobre 2014, articoli 5 e 7, in caso di errore WARN o ERROR, la cancelleria deve forzare il deposito, segnalando al giudice, unico soggetto competente a decidere in merito alla tempestività e alla ritualità del deposito, l'eventuale problema riscontrato.

Il Giudice Monocratico torinese si rende conto della potenzialità chiarificatoria di tale circolare, ma opina che con la successiva Circolare ministeriale del 23 ottobre 2015, art. 7, la situazione sia cambiata in peggio con la dizione "ove possibile accettare il deposito avendo tuttavia cura di segnalare al giudice ogni informazione utile in ordine all'anomalia riscontrata", a differenza di prima, quando la cancelleria avrebbe dovuto accettare sempre il deposito.

Anche sotto tale profilo, pur non vertendosi in tema di fonte del diritto, l'ordinanza sabauda offre un'ermeneutica del tutto insoddisfacente e opposta a quella che le diamo noi, pur nel nostro piccolo.

Il deposito, in ogni caso, si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna - RdAC - il che attesta all'evidenza che la statuizione avrebbe dovuto essere di segno diametralmente opposto.

h) Soltanto la presenza di errori FATAL facoltizza la cancelleria al rifiuto dell'atto.

7. Quella che segue è la pronuncia di Cassazione menzionata dal Tribunale di Torino che, a nostro sommesso orientamento, non si attaglia affatto al caso in disamina: Cass. 21794 del 2015.

"Con l'unico motivo del ricorso D.P.E. denuncia "Violazione dell'art. 184 bis c.p.c.".

Sostiene la ricorrente che costituisce implicita rimessione in termini l'autorizzazione della Corte d'appello ad integrare l'errata Delib. Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Siracusa con altra Delib., corretta, di ammissione al gratuito patrocinio da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania effettivamente competente. Ritiene pertanto la ricorrente che, nel caso in esame, avrebbe dovuto essere applicato l'art. 184 bis c.p.c., di rimessione in termini, al fine dell'ammissibilità dell'appello proposto.

Secondo la D.P. ha quindi errato la Corte d'appello nel ritenere l'appello inammissibile.

Il motivo è infondato.

La rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall'art. 184-bis c.p.c., che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perchè cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (Cass., 28 settembre 2011, n. 19836).

Correttamente nel caso in esame l'impugnata sentenza ha ritenuto che, se per un verso l'errore del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Siracusa non poteva discendere dall'errore della parte, che si era rivolta ad un organo incompetente, per altro verso è evidente come la mancata iscrizione a ruolo della causa nel termine discenda da una precisa scelta della parte stessa che ben avrebbe potuto pagare il contributo unificato e ricorrere solo successivamente all'assistenza tramite il patrocinio a spese dello Stato. Non ricorre pertanto alcun errore scusabile tale da giustificare la rimessione in termini.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio che si liquidano come in dispositivo".


8. Pensierino finale di LIA Law In Action

Chi viene avvantaggiato nel corso del giudizio civile da simili pseudo - decadenze a mio sommesso avviso non è molto fortunato: corre il serissimo rischio di scontarla in appello con il capovolgimento della situazione.

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