Significativa ordinanza in tema di diritto all'audizione preventiva e di sospensione dell'atto impugnato

di Ilaria Corridoni - In tema di diritto al contraddittorio procedimentale nel prisma delle controversie doganali il principio è chiaro: quando il destinatario di un'intimazione di pagamento per recupero di dazi doganali non è stato sentito dall'Amministrazione prima dell'adozione della decisione, il diritto di difesa risulta violato.

Il diritto vivente ha progressivamente valorizzato il principio del contraddittorio sin dalla fase procedimentale di ambito tributario, prima in tema di studi di settore (Cass., Sez. U., n. 26635 del 2009), poi a mente della Legge n. 2012 del 2000, art. 12, 7° co., sancendo la nullità dell'atto impositivo emanato prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni dalla verifica (Cass., Sez. U., 29 luglio 2013, n. 18184) e, infine, in materia di iscrizione ipotecaria (Cass., Sez. U., 18 settembre 2014, n. 19667 e 19668).

Quindi, a chiunque viene garantita la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il suo punto di vista durante il procedimento amministrativo, prima dell'adozione di qualsivoglia decisione che possa incidere sui suoi interessi.

Il dispiegamento di un pieno contraddittorio procedimentale costituisce primaria espressione dei principi, derivanti dalla Costituzione, di collaborazione e buona fede fra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva.

Il caso era rappresentato da un giudizio avverso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: il provvedimento della Corte di Cassazione, Sez. VI, Sottosezione "T", ordinanza del 6 maggio 2016, n. 9278, Pres. Marcello Iacobellis, Rel. Roberto Giovanni Conti, muove dal dubbio che il sistema interno non sia compatibile con il diritto eurounitario.

Ecco allora che, a mente dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'UE, i nostri Ermellini di Piazza Cavour interrogano la Corte di Giustizia in ordine all'iter per l'impugnativa amministrativa dell'atto doganale, ove non viene contemplata l'audizione del contribuente prima dell'adozione della misura impositiva.

Era avvenuto che la Dogana di Livorno aveva emesso una decina di avvisi di rettifica per la ripresa a tassazione dell'IVA che la Società non aveva versato, contrariamente a quanto dichiarato.

Sia la Commissione Tributaria Provinciale labronica che quella Regionale di Firenze - Sez. Dist. di Livorno avevano entrambe rigettato il ricorso e l'appello dell'azienda contribuente.

In particolare, stando all'orientamento della Commissione Tributaria Regionale della Toscana la questione relativa alla partecipazione al procedimento amministrativo agitata dalla Società contribuente era infondata, dal momento che risultava inapplicabile ai procedimenti tributari la Legge n. 241 del 1990, art. 13, e comunque l'Agenzia delle Dogane aveva ampiamente espresso, negli avvisi di rettifica, quali erano i presupposti di fatto e di diritto in modo da permettere una piena contestazione della pretesa.

La S.C. compie una poderosa panoramica della materia doganale, assai complessa e contraddistinta da spiccata specificità, al cui esito ritiene necessaria una riflessione nuova sulla compatibilità del sistema di protezione interno del diritto al contraddittorio con la disciplina comunitaria.

Infatti, tale aspetto non era stato affrontato in occasione dei precedenti arresti.

Pertanto, la questione pregiudiziale che propone la Cassazione innanzi alla Corte di Giustizia mira a saggiare la normativa interna ai sensi dell'art. 267 TFUE, chiarendo se contrasta con il principio generale del contraddittorio procedimentale di matrice eurounitaria la normativa italiana laddove non prevede, in favore del contribuente che non sia stato ascoltato prima dell'adozione dell'atto fiscale da parte dell'Amministrazione Doganale, la sospensione dell'atto come conseguenza normale della proposizione dell'impugnazione; i lettori di LIA Law In Action verranno puntualmente aggiornati non appena la Corte di Lussemburgo si sarà espressa.

Ad ogni buon conto, non è poi così difficile essere buoni profeti ipotizzando che i Giudici di Plateau Kirchberg si collocheranno verosimilmente nella scia della famosa pronuncia Socropè del 18 dicembre 2008, C-349/07, che riconobbe al diritto ad essere ascoltati il valore di principio fondamentale dell'Unione in qualsivoglia procedimento, anche in mancanza di norme specifiche interne.

Ricordiamo che ai sensi dell'art. 267 TFUE la Corte di Giustizia ha il compito di garantire l'osservanza del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati fondativi dell'Unione Europea e che la legge sia, quindi, uguale per tutti.

Garantisce, per esempio, che i tribunali nazionali non emettano sentenze differenti in merito alle medesime questioni; nella specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale mira, dunque, all'uniformità decisoria e il coinvolgimento della Corte di Giustizia non avviene per la giurisdizione contenziosa, bensì per la funzione non contenziosa: un'autorità giudiziaria nazionale la investe della questione ermeneutica.

Il Trattato di Lisbona ha introdotto all'interno dell'art. 267 TFUE un quarto comma che impone ai giudici europei di statuire il più rapidamente possibile quando la questione pregiudiziale su cui verte la domanda viene sollevata in fattispecie riguardante una persona in stato di detenzione.

L'Avv. Ilaria Corridoni, esperta in materia fiscale, è cassazionista e master tributario

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