Numerosi gli istituti estensibili alle coppie unite civilmente, prima riservati soltanto a chi è sposato

di Lucia Izzo - La legge sulle unioni civili ha trovato una definitiva approvazione dopo il via libero ricevuto dalla Camera (per approfondimenti: Unioni civili: tutti i punti essenziali della nuova legge), un evento a cui si ricollegano numerosi effetti per quanto riguarda la sfera previdenziale e il mondo del lavoro, che vede ampliarsi la platea di coppie legittimate a ricevere le prestazioni prima riservate ai soli coniugati. 


Per espressa precisione dell'art. 1, comma 20, della legge, al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, "le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso".


Per quanto riguarda il codice civile, invece, non è prevista tale automatica equiparazione con il matrimonio che potrà avvenire solo in presenza di un espresso richiamo.


Certificazione


Il lavoratore che deciderà di unirsi civilmente con un partner, anche dello stesso sesso, per usufruire dei diritti prima riservati alle sole coppie sposate, dovrà presentare al datore di lavoro il certificato che sancisce lo status di "unito civilmente" il quale avrà valore dimostrativo dell'unione costituita e conterrà i dati anagrafici delle parti, il regime patrimoniale prescelto e la residenza.

A quel punto l'azienda dovrà necessariamente ritenere il partner alla stregua di un coniuge del lavoratore/lavoratrice.


TFR


La legge richiama espressamente gli artt. 2118 e 2120 c.c.: le indennità ivi previste dovranno, stante l'equiparazione totale e diretta, corrispondersi anche alla parte dell'unione civile.

Si tratta di disposizioni inerenti il pagamento del trattamento di fine rapporto (Tfr) e dell'indennità relativa quantificata nella misura del preavviso, che andranno corrisposte, in caso di morte del lavoratore, anche al suo partner con il quale sia unito civilmente.


Va ritenuto, inoltre, applicabile anche all'unito civilmente quanto previsto dall'art. 12-bis della L. 898/70, a norma del quale all'ex coniuge divorziato e non risposatosi, titolare di assegno divorzile, potrà essere corrisposto il 40% del Tfr percepito dall'altro coniuge all'atto di cessazione del rapporto di lavoro. Tale percentuale va riferita agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.


Ferie matrimoniali


Potrà applicarsi alle coppie unite civilmente anche la disciplina riguardante entrambe le tipologie di ferie matrimoniali, quindi sia quella che viene indennizzata dall'Inps, sia l'altra che è prevista generalmente nei contratti collettivi nazionale. Tale disciplina, stante l'uso della parola "matrimonio", va ritenuta estensibile.


Reversibilità della pensione


Al coniuge unito civilmente, inoltre, è riconosciuto il diritto all'ottenimento della reversibilità della pensione, quindi dell'assegno corrisposto dall'Inps secondo la normativa attualmente in vigore.

Al coniuge o compagno, spetta il 60% della pensione del defunto salvo eventuali riduzioni.


Detrazione per coniuge a carico


Quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.R. 917/86 (TUIR), è ammissibile nell'ambito delle unioni civili.

La norma stabilisce la possibilità di detrarre dall'imposta lorda diversi importi per carichi di famiglia, tra cui figura anche una somma relativa al coniuge non legalmente ed effettivamente separato.

 

Permessi per motivi familiari e per assistenza a disabili


Il coniuge lavoratore potrà richiedere, ai sensi dell'art. 4 della legge 53/00, un permesso familiare per assentarsi dal posto di lavoro per 3 giorni laddove sussistano gravi motivi familiari. La legge, infatti, parla "di decesso o di documentata grave infermità del coniuge".


Va ritenuta estensibile, in aggiunta, anche la normativa di cui all'art. 33, comma 3, della Legge 104/92: il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste il coniuge/compagno con handicap in situazione di gravità ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. 


Congedo biennale

Applicabile alle coppie unite civilmente anche il congedo biennale previsto dall'art. 42, comma 5-bis, per il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata.


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