L'amministrazione di sostegno è un istituto che va esercitato, ex lege n. 6/2004, senza abusi e nel pieno rispetto dei limiti stabiliti dall'ordinamento

La legge 6/2004

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L'amministrazione di sostegno è un istituto molto importante, che tuttavia va esercitato senza abusi e nel pieno rispetto dei limiti che è lo stesso ordinamento a porre.

Soffermandoci a tal proposito sulla legge n. 6/2004, riguardante l'amministrazione di sostegno per gli inabili, riscontriamo che essa afferma che "l'amministrazione di sostegno si propone di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni di vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente".

Poteri di intervento dell'amministratore di sostegno

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Andando più nel dettaglio, si scopre immediatamente che l'amministratore di sostegno può intervenire solo ed unicamente sulla capacità di agire dell'inabile, capacità che è definita come: "la capacità di compiere atti giuridici validi, dunque a crearli, modificarli o estinguerli".

Stando a questa legge, pertanto, l'amministratore di sostegno di un individuo inabile può intervenire unicamente nel campo degli atti giuridici (da compiere o da estinguere), evitando in ogni caso intromissioni eccessive e limitanti la volontà dell'individuo.

Il fine è evidentemente quello di tutelare, entro ragionevoli limiti, le libertà decisionali dell'individuo inabile: viene quindi garantito un equo sostegno più che una figura di "comando".

Quali vantaggi comporta quindi tale istituto?

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Nel caso in cui esso sia rivolto a un soggetto con parziale impossibilità di provvedere ai propri interessi il fine è quello di garantire l'inclusione sociale e un maggior benessere psicofisico.

Fini che divengono ancor più marcati nel caso in cui l'impossibilità di provvedere ai propri interessi sia totale: in questi casi, l'amministratore di sostegno si assume la responsabilità di gestire anche l'amministrazione ordinaria garantendo così in maniera piena e totale la tutela dell'interessato nella società.


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