I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nella circolare allegata

di Lucia Izzo - L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 18/E del 6 maggio 2016 (qui sotto allegata), si è espressa sulle "Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti".

Si tratta sostanzialmente di chiarimenti su diverse questioni riguardanti alcuni oneri detrabili.


Spese di istruzione


Il fisco chiarisce che le spese per la mensa scolastica sono comprese tra le "spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado", previste dall'articolo 15, comma 1, lett. e-bis) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).


Esse sono pertanto detraibili anche quando tale servizio sia reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Non è, quindi, necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto essendo istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.


Ai fini della detrazione, la spesa può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento (scuola, Comune o altro fornitore del servizio) e deve riportare nella causale l'indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell'alunno.


Se per l'erogazione del servizio è previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) o l'acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l'ammontare delle spesa sostenuta nell'anno e i dati dell'alunno o studente.

Tale attestazione è esente dall'imposta di bollo, così come anche l'istanza presentata dal genitore che ne faccia richiesta.

Per l'anno d'imposta 2015, se la documentazione risulta incompleta, non essendo state fornite istruzioni in proposito, i dati mancanti relativi all'alunno o alla scuola possono essere annotati dal contribuente sul documento di spesa.


La detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa e, se il documento sia intestato al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50 per cento ciascuno. 

Tuttavia, ai fini della detrazione gli oneri devono essere effettivamente a carico del contribuente, quindi se la spesa è stata sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50 per cento, nel documento comprovante la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione della spesa medesima.


La Circolare chiarisce che anche l'importo massimo della spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali, è detraibile per l'anno 2015.

Gli importi sono tuttavia distinti per area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede il corso di studio.

Anche le spese per i corsi di laurea svolti dalle Università telematiche possono essere detratte sulla base dei criteri dettati dal decreto ministeriale 29 aprile 2016 n. 288, facendo riferimento all'area tematica del corso e, per l'individuazione dell'area geografica, alla regione in cui ha sede legale l'università


Contatori individuali


Le spese sostenute per i sistemi di contabilizzazione del calore (che devono essere obbligatoriamente installati nei condomini e negli edifici polifunzionali entro il 31 dicembre 2016, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 2014) rientrano tra quelle ammesse alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Si tratta di un'operazione che ha lo scopo di favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale, nei condomini e negli edifici polifunzionali, riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata.


Se i dispositivi in questione sono installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione, ovvero con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, le relative spese sono già ammesse alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica ai sensi dell'articolo 1, comma 347 della legge n. 296 del 2006 pari, attualmente, al 65 per cento delle spese stesse per un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.


Se, invece, i dispositivi in argomento sono installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l'impianto di climatizzazione invernale ovvero nel caso in cui quest'ultimo sia sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, le relative spese sono ammesse alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR nella misura attuale del 50 per cento trattandosi di intervento finalizzato al conseguimento di risparmio energetico

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 18/E

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