Il Cnf ha modificato definitivamente l'art. 35 sul dovere di corretta informazione

di Marina Crisafi - Via libera definitivo alla pubblicità per gli avvocati con ogni mezzo. La nuova versione dell'art. 35 del Codice deontologico forense approvata nel gennaio scorso dal Consiglio Nazionale Forense è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore una volta ultimato l'iter di pubblicità del codice e dei suoi aggiornamenti (e comunque decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione in G.U.).

Si è concluso dunque l'iter di modifica avviato anche a seguito delle diverse censure ricevute dall'Antitrust e confermate dal Consiglio di Stato (leggi: Il Consiglio di Stato conferma la multa da 1 milione di euro al Cnf) con l'emanazione del nuovo testo che consente ai legali la piena libertà di fornire informazioni sulla propria attività professionale "quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse", purché nel rispetto dei doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, ed evitando comparazioni ingannevoli, equivoche, denigratorie o suggestive.

La previsione di ogni mezzo di cui al comma 1 è rafforzata dalla cancellazione dalla disposizione deontologica dei commi 9 e 10 relativi alle attività e alle comunicazioni degli avvocati sul web.

Nello specifico, il comma 9 prevedeva che "l'avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso".

Il successivo comma 10, invece, prevedeva che "l'avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l'indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito".

Di seguito il nuovo testo dell'art. 35:

«Art. 35 - Dovere di corretta informazione».

1. L'avvocato che da' informazioni sulla propria attivita' professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verita', correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale. 

2. L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti ne' equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attivita' professionale. 

3. L'avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza. 

4. L'avvocato puo' utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento. 

5. L'iscritto nel registro dei praticanti puo' usare esclusivamente e per esteso il titolo di «praticante avvocato», con l'eventuale indicazione di «abilitato al patrocinio» qualora abbia conseguito tale abilitazione. 

6. Non e' consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato. 

7. L'avvocato non puo' utilizzare nell'informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi. 

8. Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorche' questi vi consentano. 

9. Le forme e le modalita' delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignita' e decoro della professione. 

10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Vai al testo aggiornato del codice di deontologia forense

Comunicato CNF pubblicato in Gazzetta

Foto: 123rf.com
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