In allegato un approfondimento e il testo integrale del d.l. 59/2016 in relazione agli indennizzi per gli investitori delle banche in liquidazione ed altre misure

di Roberto Paternicò - Il 7 Aprile 2016, Salvatore Rossi, direttore generale di Banca d'Italia, illustrava, in un convegno, le tematiche e le problematiche de "L'Unione Bancaria nel processo di integrazione europea".

Così argomentava sull'applicazione del "bail in": "….Le prime applicazioni di questo schema, in Portogallo e in Italia, pur nella forma parziale vigente fino alla fine dello scorso anno (burden sharing), ne hanno mostrato limiti e rischi. Non è da discutere il principio, sacrosanto, della tutela del contribuente, ma se ne può e se ne deve discutere un'applicazione rigida e meccanica, in un contesto di tutela altrettanto rigida, quando non malintesa e analiticamente sbagliata, della concorrenza sul mercato bancario; come se le banche fossero imprese come tutte le altre, un supermercato o un'agenzia di pubblicità; e non imprese che, pur agendo in concorrenza fra loro, si alimentano della fiducia dei risparmiatori, bene pubblico impalpabile e volatile, al cui venir meno la stabilità dell'intero sistema finanziario, dunque dell'intera economia, è minacciata. Contribuenti e risparmiatori non sono razze tra loro aliene, sono, nell'insieme, la stessa comunità, quella dei cittadini…. Il funzionamento dell'SRM (Single Resolution Board) si presenta pertanto non scevro da incognite."

"Le autorità italiane (Banca d'Italia e MEF) avevano sostenuto, in via formale e con documenti presentati nel corso del negoziato tecnico sulla BRRD svoltosi nel 2013, la necessità di applicare il bail-in soltanto a titoli di nuova emissione contenenti una espressa clausola contrattuale che riconoscesse alle autorità il potere di svalutarli o convertirli al ricorrere delle condizioni di "risoluzione" ….. avevamo sostenuto la necessità di differire al 2018 l'entrata in vigore delle nuove norme. Le obiezioni formulate nelle sedi tecniche, da noi e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, non trovarono ascolto. La pressione politica proveniente dai paesi del Nord Europa prevalse."

Continua Rossi: "Il secondo degli assi portanti dell'Unione Bancaria, lo schema unico di tutela dei depositi, appare di là da venire. …..L'EDIS (European Deposit Insurance Scheme, integralmente alimentato da risorse private, fornite da tutte le banche dell'area dell'euro) mira a creare un sistema mutualistico di assicurazione privata dei depositi, che farebbe perno sul Deposit Insurance Fund (DIF), al quale i fondi nazionali già esistenti trasferirebbero progressivamente le risorse raccolte dalle banche aderenti. … Il sistema unico di tutela dei depositi non c'è e le discussioni sul suo disegno sono ancora accese. L'Unione Bancaria finora realizzata non è dunque né perfetta né completa."

Mutuando, quindi, un graffito di Pompei si potrebbe aggiungere: "Chi ha in animo di amare farà bene ad andarsene dalla terra …della UE. Nessuno vorrà essere a tal punto barbaro da nuocersi deliberatamente".

Il Decreto Legge 3 maggio 2016, n. 59 (GU n.102 del 3-5-2016) "Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione" dispone, anche, per:

- gli indennizzi per coloro che hanno acquistato le obbligazioni, entro il 12 giugno 2014, delle banche in risoluzione: Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario deve essere presentata, a pena di decadenza, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e la presentazione di tale istanza non consente il ricorso alla procedura arbitrale. Gli investitori che intendono accedere alle risorse del Fondo di solidarietà e che non hanno presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario possono esperire, in via alternativa a tale istanza, la procedura arbitrale. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario in relazione a strumenti finanziari acquistati entro la data del 12 giugno 2014 non preclude l'accesso, da parte dei medesimi investitori, alla procedura arbitrale in relazione a strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data;


- il "Pegno mobiliare non possessorio";

- il Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato , il cd. "patto marciano".

La parola, ora, passa al Parlamento.

Dott.Roberto Paternico'

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Rubrica Diritto ed Economia



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