La riforma della magistratura onoraria pubblicata in G.U. e in vigore dal 14 maggio prossimo allarga notevolmente le competenze civili e penali dei nuovi Gop. In allegato il testo

di Marina Crisafi - La riforma della magistratura onoraria varata definitivamente nei giorni scorsi e approdata in Gazzetta Ufficiale venerdì 29 aprile (legge n. 57/2016 qui sotto allegata) per entrare in vigore il 14 maggio prossimo, oltre ad operare un restyling globale del settore istituendo la nuova e unica figura del Gop (giudice onorario di pace), sancisce nuove e più ampie competenze per i giudici onorari sia in materia civile che penale.

Le nuove competenze civili

Sul fronte civili, infatti, ai giudici di pace saranno attribuite in via pressoché esclusiva: le cause condominiali (punto molto criticato, sino al momento dell'approvazione, che non esclude un "ripensamento" o per lo meno una messa a punto da parte del Governo); i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e quelli di espropriazione di cose del debitore in possesso di terzi (sotto le direttive però di un giudice togato); i procedimenti connotati da minore complessità in materia successoria e di comunione, nonché le cause in materia di diritti reali e di comunione (sempre poco complesse).

Ad essere elevata è inoltre la competenza per valore: fino a 30mila euro per le cause relative a beni mobili e fino a 50mila euro per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti.

Decisioni, infine, secondo equità per tutte le cause di valore fino a 2.500 euro.

Le nuove competenze penali

Ad assumere maggiore rilevanza è anche il piano della competenza penale.

Come si legge espressamente nel testo approvato, al giudice di pace saranno attribuite nuove fattispecie di reato, sia consumati che tentati, come: quella di minaccia ex art. 612 c.p. (anche nell'ipotesi più grave di cui al comma 2), ma salvo che sussistano altre circostanze aggravanti; le ipotesi di furto perseguibili a querela; l'abbandono di animali e le contravvenzioni riguardanti animali o specie vegetali protette, nonché il rifiuto di fornire le generalità alle forze dell'ordine e le violazioni sul commercio e la vendita di fitofarmaci e derrate alimentari.

Ma nel rispetto dei criteri direttivi fissati dalla legge delega, come si legge nella scheda della riforma sul sito della Camera, potrà essere consentito in campo penale al Gop di trattare: contravvenzioni; delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a 4 anni o con la multa

, sola o congiunta alla predetta pena detentiva; violenza o minaccia a un pubblico ufficiale ex art. 336 c.p.; resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p.; oltraggio a magistrato in udienza a norma dell'art. 343, 2° comma, c.p.; rissa e furto aggravato; ricettazione.

Gop componenti dei collegi giudicanti

Senza contare che la riforma dispone che i giudici onorari, dopo due anni di incarico, in casi eccezionali e in presenza di determinati presupposti (notevoli carichi, scoperture di organico, ecc.), potranno essere componenti dei collegi giudicanti civili e penali. In determinate ipotesi, tassativamente individuate, sarà anche possibile, applicare i Gop nella trattazione dei processi civili e penali di competenza del tribunale ordinario.

I decreti delegati

La riforma approvata dà il compito al Governo di "riempire" i contenuti della delega, con i decreti attuativi che dovranno essere adottati su proposta del ministro della giustizia (previa trasmissione al Csm e alle commissioni parlamentari per i relativi pareri), entro un anno dall'entrata in vigore.

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- Giudici di pace: la riforma è legge - Novità e testo della riforma della magistratura onoraria

La legge n. 57/2016 di riforma della magistratura onoraria

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