L'informativa non è diretta ad orientare la condotta di guida ma solo a rispettare l'obbligo di riservatezza

di Valeria Zeppilli - Tra le tecnologie poste a garanzia del rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale, una di quelle più diffuse è il cd. T-Red, che combatte la sua battaglia per il rispetto del semaforo rosso.

Si tratta, in particolare, di un sistema composto da due telecamere: una che registra l'incrocio quando il semaforo è rosso, l'altra che identifica la targa del veicolo trasgressore.

Numerosi sono i casi di automobilisti multati proprio con l'utilizzo di tale tecnologie, mentre pochissime le ipotesi che legittimano un'impugnazione della sanzione.

Con la sentenza numero 8415/2016 depositata il 27 aprile (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha infatti ritenuto validi anche i verbali elevati utilizzando un T-Red non segnalato.

A sostegno di tale conclusione, i giudici hanno precisato che nella fattispecie in esame non viene in rilievo una questione circa l'inosservanza di un'informazione diretta a scopi inerenti la circolazione, che avverta dei rischi di commissione di infrazione del codice della strada. Di conseguenza, non può porsi un problema di invalidità dell'accertamento.

Ai fini della definizione della questione il Collegio ha preso in considerazione il problema delle possibili ricadute che la violazione della disciplina circa l'informativa ha sul piano della sanzione amministrativa, sottolineando che le discipline inerenti la tutela dei dati personali e la circolazione dei veicoli operano su piani differenti. Di conseguenza, con riferimento alla violazione dell'obbligo di informativa opera la previsione di cui all'articolo 161 del codice della privacy, mentre nessun effetto viene spiegato riguardo alla contestazione dell'illecito.

Ciò, come visto, in quanto l'informativa che avrebbe dovuto essere data non sarebbe comunque stata diretta ad orientare la condotta di guida del trasgressore ma solo a rispettare l'obbligo di riservatezza, diversamente da quanto avviene con riferimento ai dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati a rilevare a distanza le violazioni di cui agli articoli 142, 148 e 176 del codice della strada, per i quali è il d.l. n. 121/2002 a prevedere la necessaria informazione agli automobilisti.

La conclusione? La multa elevata con T-Red non segnalato va comunque pagata.


Corte di cassazione testo sentenza numero 8415/2016
Valeria Zeppilli

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