Per il Tribunale Ue, se l'atto non è impugnabile la richiesta va respinta senza neppure esaminare le condizioni previste dall'art. 146 del regolamento di procedura

di Lucia Izzo - Il Tribunale dell'Unione Europea può respingere la richiesta di gratuito patrocinio se il ricorso che la parte intende presentare risulta manifestamente irricevibile; non sarà, quindi, necessario esaminare le condizioni previste dall'art. 146, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

È questo ciò che ha stabilito il Tribunale dell'Unione nell'ordinanza T46/16 (qui sotto allegata) decidendo sulla domanda di ammissione gratuito patrocinio promossa da un cittadino italiano per poter presentare un ricorso volto all'annullamento della decisione della Commissione europea che ha registrato la proposta d'iniziativa dei cittadini intitolata "Mum, Dad &Kids - Europea Citizens' Initiative to protect Marriage and Family".

I giudici rammentano che, secondo l'art. 146, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, la concessione del gratuito patrocinio è assoggettata alla duplice condizione che, da un lato, il richiedente, in ragione della propria situazione economica, si trovi nell'incapacità totale o parziale di far fronte alle spese collegate all'assistenza e alla rappresentanza in giudizio dinanzi al Tribunale e, dall'altra, la sua azione non appaia manifestamente irricevibile o manifestamente infondata in diritto.

Nel caso di specie, la domanda del richiedete deve essere respinta senza che sia necessario valutare la sua situazione economica, proprio in quanto l'azione che intende proporre risulta manifestamente irricevibile.

Secondo costante giurisprudenza, infatti, costituiscono atti o decisioni che possono formare oggetto di un ricorso di annullamento, ai sensi dell'art. 263 TFUE, solo i provvedimento che producono effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli sineresi del ricorrente, modificando in misura rilavante la sua situazione giuridica.

Si tratta di decisioni che producono effetti che vanno al di là del semplice ambito procedurale, modificando i diritti e gli obblighi degli interessati sul piano sostanziale.

Tuttavia, anche decisioni di carattere procedurale, chiarisce il Tribunale, possono essere impugnate laddove arrechino pregiudizio a diritti procedurali.

Nel caso di specie, la decisione della Commissione contro la quale il ricorrente intende procedere per l'annullamento, ha solo registrato una proposta di iniziativa dei cittadini, limitandosi dunque a decidere in una "prima fase" a cui dovrà seguire un completamento.

Si tratta, in sostanza, di una decisione che non modifica i diritti e gli obblighi del ricorrente sul piano sostanziale e non attenta neppure ai soli diritti procedurali, quindi non costituisce un atto impugnabile.

Dovendosi dichiarare irricevibile il ricorso, la domanda di gratuito patrocinio va anch'essa respinta.

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