Avviato il procedimento nei confronti del magistrato del tribunale di Busto Arsizio che voleva i documenti cartacei per fare le "orecchie"

di Valeria Zeppilli - Il processo telematico continua a dare non pochi grattacapi a giudici e avvocati, specie a quelli abituati a pratiche di "vecchio stampo". 

Con la conseguenza che dalle aule dei tribunali arrivano sempre più provvedimenti curiosi e interessanti. 

Tale è, ad esempio, il provvedimento del Tribunale di Busto Arsizio depositato in cancelleria l'8 aprile 2016 e qui sotto allegato. 

In esso il giudice, a scioglimento della riserva assunta in udienza e nel rigettare la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione di un'ingiunzione di pagamento, ordinava all'attore e al convenuto di depositare in cartaceo i documenti allegati al procedimento monitorio e quelli allegati alla comparsa di risposta

Il motivo? Sul pc non è possibile piegare le pagine, per mettere in evidenza quelle più rilevanti, né sottolineare i passaggi più interessanti dei documenti prodotti.  

Più nel dettaglio, nell'ordinare tale deposito il giudice ha innanzitutto sottolineato la circostanza di non aver accesso telematico al procedimento monitorio.

Egli, poi, con specifico riferimento ai documenti allegati alla comparsa di risposta ha argomentato la sua decisione rilevando che "un giudice per decidere usa sottolineare ed utilizzare brani rilevanti dei documenti nonché - questo giudice - piegare le pagine dei documenti così da averne pronta disponibilità quando riflette sulla decisione". 

La decisione, com'è ovvio, ha fatto il giro del web. E a stretto giro di posta è arrivata la comunicazione da parte del ministero della giustizia dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti del magistrato. Ma il monito vale ovviamente per chiunque rifiuta il telematico. Il bisogno di fare le "orecchie" alle pagine per riflettere sulla questione, per il ministero non è una buona giustificazione. 

Tribunale di Busto Arsizio testo provvedimento dell’8 aprile 2016
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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