I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul beneficio della riammissione alla rateazione dei debiti

di Marina Crisafi - E' lasciata alla volontà del contribuente la facoltà di essere riammessi alla rateazione per i piani di rientro con il fisco dai quali si è decaduti. Secondo i chiarimenti pubblicati dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 13/E diffusa ieri (qui sotto allegata), il beneficio concesso dalla legge di Stabilità 2016 che permette ai contribuenti decaduti dalla rateizzazione delle somme dovute al fisco di essere riammessi al pagamento a rate, è affidata alla volontà degli stessi che si manifesta con il semplice pagamento della prima delle rate scadute entro il 31 maggio 2016.

È sempre il contribuente a dover "autoliquidare" l'importo da versare, decurtandolo delle somme dovute per le imposte diverse da quelle dirette (come ad esempio l'Iva) per le quali il beneficio non è ammesso, pagando il dovuto tramite gli originari codici tributo e trasmettendo la quietanza all'ufficio.

A questo punto entra in gioco l'Agenzia che provvede a rielaborare il nuovo piano di dilazione, scomputando i versamenti già effettuati, e a trasmetterlo al contribuente.

Il beneficio alla riammissione, ricorda la circolare, è riservato a coloro che sono decaduti dai piani di rateazione nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015 (ex art. 1, comma 134 e ss., legge 208/2015) e ha come effetto (una volta trasmessa la quietanza di versamento) la sospensione delle azioni esecutive.

Agenzia delle Entrate circolare n. 13/E del 22 aprile 2016

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