Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva la direttiva 2014/17/UE in materia di contratti di credito ai consumatori

di Marina Crisafi - Via libera alla possibilità per le banche di vendere direttamente la casa del debitore senza l'obbligo di passare dall'asta giudiziaria. Il Consiglio dei Ministri di oggi ha appena approvato il c.d. decreto mutui, recependo in via definitiva la direttiva Ue n. 17 del 2014 sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.

Slitta invece alla prossima settimana l'attesissimo decreto banche, il provvedimento annunciato da giorni che dovrà, da un lato, avviare i rimborsi ai risparmiatori delle 4 banche salvate dall'esecutivo lo scorso 22 novembre e, dall'altro, introdurre misure per agevolare il recupero dei crediti in sofferenza, oltre a imbarcare una serie di interventi sul processo civile che verranno stralciati dall'apposito ddl di riforma (leggi: "Processo civile: entro la settimana la riforma").

Quanto alla direttiva mutui, recependo le modifiche apportate in sede consultiva dalle commissioni parlamentari, viene data la possibilità alle banche di riprendersi l'immobile di chi non paga le rate del mutuo, ma solo se l'inadempimento si protrae per 18 rate e non 7 come inizialmente previsto. Oltre a far scattare la vendita diretta dell'immobile senza passare dal tribunale, tra gli altri paletti inseriti rispetto all'impianto originario, è stato previsto l'obbligo di assistenza di un consulente per il cittadino, parte contraente debole e di un accordo esplicito separato tra le parti. Nessuna retroattività delle norme, inoltre, né alcuna possibilità di estendere i nuovi vincoli ai contratti di mutuo già in essere. Rimane fermo il divieto di patto commissorio

e viene introdotto invece il c.d. patto marciano, ossia la previsione secondo la quale nel caso di vendita diretta da parte della banca non ci sia sproporzione tra l'entità del debito e il valore del bene dato in garanzia. Sancita inoltre l'estinzione del debito, in ogni caso (anche laddove il valore del bene sia inferiore all'ammontare del debito) e il diritto del consumatore all'eccedenza, quando il prezzo ricavato dalla vendita è più alto.


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