Il principio della soccombenza virtuale, applicabile in astratto quando cessa la materia del contendere, può lasciare il passo alla diversa volontà di attore e convenuto
di Valeria Zeppilli - L'articolo 92 del codice di procedura civile, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge numero 69 del 18 giugno 2009, prevede che le spese di lite possono essere compensate quando vi è soccombenza reciproca o quando si verificano altre ragioni gravi ed eccezionali che la motivazione della sentenza deve indicare esplicitamente.

La possibilità di compensare le spese, poi, vi è anche quando le parti abbiano sollecitato la loro integrale compensazione, una volta che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

Come affermato dal Tribunale di Cagliari con la sentenza numero 443/2016, infatti, in astratto in simile ipotesi le spese devono essere determinate secondo il criterio della soccombenza virtuale e verificando, sulla base degli elementi acquisiti, se la domanda sarebbe stata accolta o rigettata.

Tuttavia, se le parti, nell'accordarsi, hanno sollecitato la compensazione, questa deve essere disposta.

Nel caso di specie, ad aver adito la sezione civile del tribunale sardo era stato il proprietario di un immobile: egli, infatti, aveva chiesto ai soggetti ai quali aveva dato in comodato il suo bene la liberazione di quest'ultimo come da facoltà prevista in contratto, senza, tuttavia, avere successo.

Nelle more del giudizio, però, le parti erano addivenute a un accordo transattivo, dal quale era derivata la cessazione della materia del contendere.

In applicazione dei predetti principi, il giudice ha quindi accolto la domanda dei soggetti coinvolti in giudizio di compensare integralmente le spese, nonostante astrattamente la procedura preveda che esse siano attribuite a chi ha torto secondo l'analisi del fondamento della domanda.

Valeria Zeppilli

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