Nonostante l'art. 77, co. 7, del regolamento di esecuzione del c.d.s., la mancata indicazione dell'ordinanza di apposizione del segnale non lo rende illegittimo
di Valeria Zeppilli - I segnali stradali vanno sempre rispettati, anche se sul retro manca l'indicazione del relativo provvedimento amministrativo regolante la circolazione stradale. Tale carenza, infatti, non determina la loro illegittimità.

Del resto, come precisato dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 7709/2016, depositata il 19 aprile (qui sotto allegata), nonostante l'articolo 77, comma 7, del regolamento di esecuzione del codice della strada imponga che dietro i segnali verticali di prescrizione vada apposta l'indicazione degli estremi dell'ordinanza di apposizione, il mancato rispetto di tale obbligo non esime l'utente della strada dal rispettare il cartello stradale. Con la conseguenza che l'eventuale verbale con il quale venga contestata la violazione di quanto prescritto dal segnale verticale non può considerarsi illegittimo.

Così, nel caso di specie, è stato rigettato il ricorso di un automobilista che si rifiutava di pagare una multa per violazione di un divieto di sosta appellandosi al fatto che, dietro al relativo cartello, mancava il richiamo all'ordinanza amministrativa di autorizzazione: incontestata la presenza della segnaletica stradale, non si può far altro che pagare.

L'automobilista aveva tentato di far leva anche su altri elementi come, ad esempio, la non percepibilità in fatto del divieto di sosta sull'area in cui la sua autovettura era stata parcheggiata. Tale motivo, però, è stato giudicato inammissibile in ragione della coerente esposizione fatta dalla sentenza impugnata e non contestabile per carenza motivazionale ma, semmai, con una valutazione in merito preclusa in sede di legittimità.

Il ricorrente non ha alternative al rassegnarsi.

Corte di cassazione testo sentenza numero 7709/2016
Valeria Zeppilli

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