Integra il reato di atti persecutori l'interesse ossessivo che provoca nella vittima uno stato di ansia e agitazione tale da cambiare le proprie abitudini

di Lucia Izzo - Per molti essere corteggiati è lusinghiero, ma di certo non quando si arriva al punto che l'interesse altrui diventi una vera e propria ossessione.

Si tratta di un comportamento che facilmente può travalicare confine del lecito per spostarsi nell'alveo della persecutorietà: in termini penalistici, l'ossessivo corteggiamento potrebbe arrivare a integrare il reato di stalking.

La sentenza 13940/2016 (qui sotto allegata) della terza sezione penale della Corte di Cassazione, ha perimetrato l'area dell'illecito pronunciandosi sul ricorso di un uomo condannato per il reato previsto dall'art. 612 bis del codice penale.

L'imputato è ritenuto colpevole per aver compiuto atti persecutori contro una donna, tali da ingenerare un perdurante stato di ansia e paura per la sua incolumità e da comportare un'alterazione delle sue usuali abitudini di vita.

Gli Ermellini, condividendo le conclusioni della Corte territoriale, evidenziano che rientra negli atti persecutori quell'ossessivo corteggiamento della parte offesa, protrattosi per mesi, divenuto via via sempre più aggressivo e minaccioso (anche a seguito delle denunce e querele presentate dalla vittima), tanto da provocare un perdurante e grave stato d'ansia nella donna.

Questa, come emerge dalla sentenza di primo grado, aveva dichiarato di aver iniziato ad aver paura di ogni estraneo, di cercare di non stare mai da sola e di aver avuto incubi notturni; inoltre, tale comportamento l'aveva costretta anche ad alterare significativamente le sue abitudini, non potendo più viaggiare in autobus e avendo dovuto abbandonare per un periodo il social network Facebook.

Non fa venir meno il reato di stalking il fatto che la vittima non si sia sottratta alla conversazioni e agli sfoghi a bordo dei mezzi pubblici da parte dell'imputato, in quanto ciò è giustificato dall'età, dalla cortesia e dall'educazione della parte offesa che, proprio per impedire ulteriori sviluppi di tale approcci, ha fornito dati e recapiti non veri, facendosi poi accompagnare sull'autobus in seguito dal padre.

Queste circostanze rappresentano un chiaro indice della esasperazione che era determinata nella giovane e nella sua famiglia in conseguenza delle condotte dell'imputato.

In sostanza, l'ossessivo corteggiamento ha assunto i connotati degli atti persecutori stante lo stato di ansia e agitazione provocato dalle insistenze e ai comportamenti invasivi dell'imputato.

Cass, III sez. pen., sent. 13940/2016

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