SI rischia una condanna per ricettazione anche se il fine è solo edonistico

di Marina Crisafi - Rischia grosso chi non si fa scrupoli pur di avere un "fisico bestiale" acquistando anabolizzanti senza ricetta. Scatta infatti il reato di ricettazione anche se l'unico fine è quello di scolpire i muscoli. Ad affermarlo è la Cassazione, con la sentenza n. 15680/2016 pubblicata il 14 aprile scorso (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso del procuratore della repubblica presso il tribunale di Torino avverso la sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice monocratico nei confronti di quattro imputati del delitto di ricettazione per aver acquistato medicinali dopanti da un collega che a sua volta li aveva acquistati online su un sito straniero.

Per il giudice che aveva assolto gli imputati pur essendo pacifico l'elemento materiale del reato ex art. 648 c.p., era da escludere il profilo dell'elemento psicologico, in quanto l'acquisto illecito non mirava a procurare a sé o ad altri un profitto, giacché le sostanze non venivano rivendute o cedute a terzi ma erano state comprate per uso personale per migliorare l'aspetto estetico.

Esaminando i vari orientamenti e dissentendo dalla giurisprudenza pregressa (cfr., tra le altre, Cass. n. 843/2013), la seconda sezione ha dato ragione al pm premettendo che "la ratio della ricettazione consiste sostanzialmente nell'intento di bloccare 'a valle' la circolazione di beni che siano proventi di reato" e che, nel caso di specie, sono da ritenersi integrati tutti gli elementi del delitto, avendo il giudice "confuso e sovrapposto tre concetti che vanno tenuti rigorosamente separati: il dolo specifico; il profitto; il movente".

Invero, nella fattispecie, "è configurabile il dolo specifico perché gli imputati hanno voluto e si sono rappresentati che dall'acquisto dei farmaci vietati avrebbero tratto un profitto". Profitto che va individuato nella ricezione di beni (le sostanze dopanti) che "prima non avevano e che non potevano acquistare in modo legale" e che, avendo un valore economico, hanno incrementato il loro "patrimonio" potendo trarre da essi un vantaggio e quindi idonei a soddisfare un bisogno umano, sia esso di natura economica o spirituale, come il desiderio di migliorare il proprio corpo. Quanto al movente infine, lo stesso è irrilevante ai fini della configurabilità del reato, potendo essere preso in considerazione soltanto ai fini del trattamento sanzionatorio ex articolo 133, comma 2, numero 1 c.p. Per cui sentenza annullata e parola al giudice del rinvio.

Cassazione, sentenza n. 15680/2016

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