Illegittima l'ipoteca iscritta decorso il quinquennio

di Marina Crisafi - Per i debiti previdenziali la cartella esattoriale va notificata entro 5 anni e l'iscrizione di ipoteca effettuata una volta decorso tale termine è illegittima. A precisarlo è il Tribunale di Trento, con la recente sentenza n. 39/2016 (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di un contribuente avverso Equitalia, Inps, Inail e comune di residenza dai quali aveva ricevuto la notifica di otto cartelle, oltre all'iscrizione di ipoteca (da parte dell'agente della riscossione) per un importo pari al doppio del debito.

Il contribuente, però, calcolate sia le date di notifica delle cartelle che quelle degli atti interruttivi della prescrizione si opponeva, puntualizzando che in relazione ai crediti previdenziali e contributivi era intervenuta la prescrizione quinquennale, ex art. 3, comma 9, della l. n. 335/1995 e chiedendo anche l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria.

Preso atto della cancellazione dell'ipoteca intervenuta nelle more, il tribunale accoglie l'eccezione di prescrizione e dichiara estinti tutti i crediti riportati nelle cartelle esattoriali, escludendo che con riferimento ai crediti Inps e Inail possa farsi discendere la prescrizione decennale in applicazione dell'art. 2953 c.c.

Richiamando e facendo propria la giurisprudenza del tribunale di Roma (cfr. sentenza sez. I 6.5.2015), il giudice trentino afferma, infatti, che va accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito previdenziale con riferimento a cartelle esattoriali notificate e non opposte.

La cartella esattoriale non opposta, infatti - si legge in sentenza - "non può assimilarsi ad un titolo giudiziale essendo, al contrario formata unilateralmente dallo stesso ente previdenziale, motivo per cui non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato, ex cit. art. 2953 c.c. La perentorietà del termine fissato dall'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 46/99, determina effetti analoghi al giudicato ma, in assenza di un'espressa previsione legislativa in tal senso, non possono ritenersi del tutto equiparabili al giudicato di formazione giudiziale. Solo l'accertamento giudiziale può determinare l'allungamento del periodo prescrizionale di un credito (in ipotesi più breve), e ciò, per effetto dell'intervento del sindacato

del giudice che ha verificato la fondatezza della pretesa azionata. Conseguentemente, la mera non opposizione della cartella di pagamento, non può determinare una modificazione del regime della prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali".

Da qui, l'accoglimento dell'opposizione e la dichiarazione di prescrizione dei debiti previdenziali del contribuente.

Tribunale Trento, sentenza n. 39/2016

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