Uno dei 6 requisiti per rimanere iscritti all'albo in vigore dal 22 aprile non è ancora operativo, in attesa del decreto ad hoc

di Marina Crisafi - Non c'è ancora nessun obbligo di assicurarsi per rimanere iscritti nell'albo degli avvocati. Nonostante, infatti, il regolamento del ministero della giustizia (n. 47/2016) che fissa le regole per l'accertamento dell'esercizio della professione "in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente" approdato in GU nei giorni scorsi (leggi: Avvocati: in Gazzetta le nuove regole per rimanere iscritti all'albopreveda espressamente tra i 6 requisiti necessari, anche quello di aver stipulato una polizza assicurativa ex art. 12 della l. n. 247/2012, manca ancora il decreto ad hoc di via Arenula.

La legge professionale forense stabilisce, infatti, all'art. 12, comma 5, che il ministero dovrà determinare, con apposito decreto, le condizioni essenziali della polizza, nonché dei massimali minimi di polizza".

Per cui, come già affermato in tal senso dal Cnf con parere n. 35/2015 (leggi: "Avvocati: l'assicurazione non è ancora obbligatoria. Lo dice il Cnf") tale obbligo, pur entrando formalmente in vigore il 22 aprile prossimo, è da intendersi differito, nell'attesa del provvedimento ministeriale.

Attesa che, peraltro, non dovrebbe durare a lungo, visto che il provvedimento risulta già messo a punto dal ministero e non appena varato seguirà un iter più rapido rispetto agli altri, non prevedendo tutti i pareri indicati dall'art. 1 della legge forense.

L'obbligo assicurativo, come sottolineato dallo stesso Cnf, si ricorda, prevede due diverse fattispecie: la prima relativa alla stipula di "una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti"; la seconda, riguardante l'obbligo di stipulare "una ulteriore polizza assicurativa a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale".


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