L'amministrazione deve effettuare necessari controlli, anche a sorpresa, per verificare se il locale a piano terra del Condominio svolge attività di pubblico esercizio

di Lucia Izzo - Va bloccata la SCIA (verifica di inizio attività) disposta dal Comune se nel locale situato al piano terra del condominio è stato allestito un vero e proprio night club con spettacoli di lap dance, in luogo della dichiarata "associazione culturale". 

L'Amministrazione deve compiere una più approfondita verifica delle attività effettivamente condotte nel locale indicato.


Lo ha stabilito il Tar Lazio, nella sentenza n. 4333/16 (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso del Condominio e di alcuni condomini teso all'annullamento del provvedimento del Comune di Roma di "verifica di inizio attività".


I ricorrenti si oppongono all'apertura e al funzionamento di un "night club" che consisterebbe in un esercizio aperto al pubblico e condotto al piano terra dello stabile, asseritamente senza il possesso né delle opportune autorizzazioni e licenze di polizia, né dei presupposti per ottenerle.

In particolare, i ricorrenti lamentano che sarebbe dissimulato, sotto le apparenze di una attività di tipo latamente culturale, un vero e proprio esercizio di pubblico spettacolo ed intrattenimento notturno e che il tesseramento all'ingresso, sia solo formale e servente allo scopo di mascheramento dell'attività.


Pertanto non sussisterebbero le condizioni di sicurezza e sarebbe violato anche il regolamento condominiale che vieta tale genere di attività; il locale si sarebbe trasferito da precedente indirizzo ove risultava qualificato anche formalmente come "pubblico esercizio".


Nonostante i numerosi solleciti con istanze e diffide, la SCIA di trasferimento non viene bloccata dal Comune di Roma, anzi, il Dipartimento Cultura, al quale pure era stata inoltrata una diffida, all'esito di un accesso assistito da personale della Polizia di Stato escludeva la sussistenza di quanto denunciato, avendo accertato la presenza nei locali di soli otto associati, musica basso volume e nessun presupposto per qualificare l'attività in termini di pubblico esercizio.


Ma per i giudici del Tar il ricorso è fondato e merita accoglimento con obbligo dell'Amministrazione di rideterminarsi e provvedere motivatamente sull'istanza della parte ricorrente di più approfondita verifica delle attività effettivamente condotte nel locale meglio indicato, secondo l'ampio materiale probatorio prodotto dalla parte ricorrente stessa.


Infatti, le risultanze del provvedimento impugnato collidono in maniera evidente con le allegazioni istruttorie di parte ricorrente, che documenta la sussistenza di ingenti messaggi pubblicitari, anche su internet, che illustrano l'offerta al pubblico di un genere di intrattenimento riconducibile alla nozione di pubblico spettacolo.


Sul punto l'attività di verifica dell'Amministrazione non è stata sufficiente e si tratta di controlli da reiterare, avendo carattere e connotati di doverosità, trattandosi di attività di verifica della sussistenza dei presupposti attinenti la pubblica sicurezza.


I nuovi controlli dovranno essere effettuati con le opportune modalità e condizioni, anche orarie ed "a sorpresa", tenendo conto del particolare tipo di attività che si assume esercitata nei locali ed in ragione dei

delicati interessi in gioco, per accertare quanto denunciato, entro congruo termine e assicurando ogni opportuna documentazione, anche fotografica, delle attività di controllo medesimo.

Tar Lazio, sent. 4333/16

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: