Pubblicato in Gazzetta il decreto che fissa le modalità di svolgimento delle prove scritte e orali

di Valeria Zeppilli - A seguito della recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero della giustizia numero 48/2016 (qui sotto allegato), dal prossimo 22 aprile entreranno ufficialmente in vigore le nuove regole per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali.

Tante le novità contenute nel decreto: vediamo le principali.

Formulazione e consegna dei temi

Per quanto riguarda innanzitutto i temi oggetto della prova scritta, il decreto prevede che i primi due giorni essi siano formulati in modo da far sviluppare al candidato un parere motivato relativo a un caso concreto e nello svolgimento del quale dovranno essere affrontati eventuali profili di interdisciplinarietà, approfonditi i fondamenti teorici degli istituti giuridici coinvolti e citati gli orientamenti giurisprudenziali relativi.

Il giorno della terza prova, il tema dovrà essere formulato in maniera tale da permettere al candidato di dimostrare la conoscenza del diritto processuale, della sua applicazione pratica e delle tecniche redazionali e il possesso delle conoscenze generali di diritto sostanziale e di un'adeguata capacità argomentativa.

Ma la vera novità riguarda la trasmissione dei temi formulati per ciascuna prova.

Tale trasmissione deve avvenire, infatti, tra i centoventi e i sessanta minuti precedenti l'ora di inizio della prova, tramite posta elettronica certificata. I testi sono protetti da un meccanismo di crittografia a chiavi asimmetriche.

La chiave privata di decrittazione è poi inserita in un'area riservata del sito del Ministero della Giustizia tra i sessanta e i trenta minuti precedenti l'ora di inizio di ciascuna prova.

Alla decrittazione del tema si procede all'ora fissata per l'inizio di ciascuna prova scritta.

Svolgimento delle prove scritte

Il decreto detta poi regole ben precise e dettagliate per lo svolgimento delle prove scritte.

Tra tutte a balzare agli occhi è la tanto temuta esclusione dei codici commentati: l'articolo 2 del d.m., infatti, specifica che "i candidati possono portare per la prova esclusivamente testi di legge stampati e pubblicati a cura di un editore, ivi incluso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato".

Correzione dei temi

Per quanto riguarda la correzione dei temi, si prevede che la commissione centrale, terminate le prove scritte, fissi le linee generali idonee a favorire l'omogeneità di valutazione in tutte le sedi.

Si prevede poi che la correzione dei tre elaborati sia compiuta contestualmente e senza aprire la busta piccola identificativa del candidato.

Il testo del decreto stabilisce poi quali sono i criteri di correzione, come comportarsi nel caso in cui un elaborato risulti copiato o il candidato si sia fatto riconoscere e le regole tecniche per provvedere alle operazioni.

Per quanto riguarda la durata della correzione, essa, concentrata nel più breve tempo possibile, ha comunque un termine di massimo sei mesi, prorogabile una sola volta al massimo per novanta giorni in caso di motivi eccezionali e debitamente accertati.

Svolgimento delle prove orali

Per quanto riguarda, infine, le prove orali, i candidati devono innanzitutto essere informati del relativo calendario mediante sua pubblicazione nel sito del Ministero della giustizia e, se possibile, anche mediante comunicazione personale via mail.

Venendo alla tempistica, il decreto prevede che gli orali abbiano inizio tra il ventesimo e il trentesimo giorno successivo al compimento delle operazioni di correzione dei temi.

Per quanto riguarda le assenze, l'articolo 6 del d.m. stabilisce che i candidati devono presentarsi secondo l'ordine fissato e che se essi non si presentano né al primo né al secondo appello perdono il diritto all'esame. Ciò ferma la possibilità per ogni candidato, in presenza di gravi motivi, di chiedere prima dell'orario di inizio della prova che sia fissata una nuova data per il suo svolgimento e con la precisazione che se i motivi sono connessi alla salute è possibile disporre la visita fiscale domiciliare.

In tali ipotesi, se l'istanza è accolta la prova va svolta entro dieci giorni dalla data in cui cessa l'impedimento.

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della prova orale, il decreto stabilisce che essa è pubblica e che la sua durata va da minimo 45 minuti a massimo 60 minuti.

Ma il vero punto di interesse va ravvisato nel fatto che le domande rivolte al candidato sono individuate tra quelle contenute in un apposito database, mediante estrazione svolta con modalità informatica.

D.m. giustizia 48/2016
Valeria Zeppilli

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