Ai sensi dell'art. 90 c.p.p. se la persona offesa è deceduta in conseguenza del reato i suoi diritti sono esercitati dai prossimi congiunti

Domanda: "Un'associazione femminista può - a favore e in luogo della persona offesa dal reato, che sia una donna uccisa in un femminicidio - partecipare al giudizio penale in cui siano pur presenti i parenti della vittima, questi ultimi però naturalmente in veste di parti civili?"

Risposta: "L'ipotesi in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato è presa in considerazione dall'articolo 90 del codice di procedura penale, il quale sancisce che se tale evenienza si verifica ad essere legittimati ad esercitare le facoltà e i diritti che la legge prevede in capo alla vittima sono i suoi prossimi congiunti.

Con la conseguenza che tali soggetti, per poter prendere parte al giudizio, non devono necessariamente costituirsi parte civile.

Si tratta di un'importante innovazione introdotta dal codice del 1988 e che chiarisce esattamente chi può sostituirsi nello svolgimento del particolare ruolo ricoperto dalla persona offesa.

Questa, del resto, assume una posizione particolare che le permette di essere titolare di numerosi diritti e facoltà nonostante non sia parte del processo.

Ed è proprio la peculiarità della posizione ricoperta, in aggiunta alla doverosa applicazione del principio dell'ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit, che rende difficile immaginare un'estensione, in capo a soggetti diversi rispetto a quelli individuati dal codice, dei diritti e delle facoltà che la legge riconosce alla persona offesa.

A tal proposito si ricorda che, ai sensi dell'articolo 307 c.p., agli effetti della legge penale si intendono prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti".

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