Il Tar Trento ex art. 69 R.D. n. 2440/23 ammette la cessione risultante da atto pubblico o scrittura autenticata notificata all'amministrazione

di Lucia Izzo - Possono essere oggetto di cessione anche i crediti riguardanti l'equo indennizzo dovuto per la lentezza dei processi ai sensi della Legge Pinto, se rispettano i requisiti di cui all'art. 69 R.D. n. 2440/23, quindi se la cessione risulti da atto pubblico o da scrittura autenticata da notaio notificata all'Amministrazione centrale, ovvero all'ente ovvero ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento.

Lo ha stabilito il Tar Trento, sez. Unica, nella sentenza n. 178/2016 (qui sotto allegata) depositata il 30 marzo 2016.

La fattispecie riguarda un ricorso in ottemperanza derivante dall'accoglimento di domanda promossa da padre e figlia ai sensi dell'art. 3 della legge 24.3.2001, n. 89 (Legge Pinto) per l'irragionevole durata di un processo civile.

Poiché l'Amministrazione non aveva adempiuto e, nelle more, il padre era deceduto, propone ricorso di ottemperanza la figlia insieme al marito, quest'ultimo in dichiarata veste di "cessionario del credito maturato suocero con il Ministero della Giustizia".

Mentre circa la domanda della donna, il Collegio stabilisce la cessazione della materia del contendere, in quanto l'Amministrazione intimata ha nel frattempo adempiuto emettendo appositi ordinativi di pagamento, rimane aperta la peculiare questione sulla legittimazione del genero ricorrente nella cessione del credito, attestata in giudizio da un'allegata dichiarazione manoscritta e sottoscritta, su carta semplice con la quale il suocero dichiarò di cedere a lui "anche il mio eventuale credito per danni verso il Ministero della Giustizia".

In primis, il Collegio osserva, anzitutto, che quello in esame è un ricorso collettivo, "strumento ammissibile nel processo amministrativo quando esso si traduce, come nel caso, in un pluralità di azioni contestualmente proposte in un unico atto".

Attraverso il ricorso collettivo le posizioni soggettive di ciascuno dei ricorrenti rispetto all'atto impugnato, o al rapporto controverso, non si comunicano agli altri perché il gravame si risolve in una pluralità di azioni autonome, solo cartolarmente congiunte, tanto che un'eventuale pronuncia di inammissibilità dell'azione per uno dei ricorrenti non preclude una pronuncia di merito per l'altro.

Tanto premesso, la domanda del presunto cessionario deve per i giudici essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione.

Sull'istituto della "cessione del credito" il Collegio ricorda che trattasi di "un negozio causale per cui, se non disposta a titolo oneroso, deve ritenersi a causa presunta, fino a prova della relativa inesistenza o illiceità, potendo avere ad oggetto anche una ragione di credito o un diritto futuro, purché determinato o determinabile, nel qual caso l'effetto traslativo si produce al momento della relativa venuta a esistenza in capo al cedente"

A tal proposito giova richiamare la pronuncia con cui la Cassazione (sent. 22601/2013) ha affermato che "ben può allora il diritto (o la ragione) di credito al risarcimento del danno non patrimoniale costituire oggetto di cessione, a titolo oneroso o gratuito, ai sensi e nei limiti dell'art. 1260 c.c."

Ai fini del perfezionamento della cessione del credito è però necessario l'accordo tra il cedente e il cessionario, che determina la successione di quest'ultimo al primo nel medesimo rapporto obbligatorio, con effetti traslativi immediati non solo tra di essi ma anche nei confronti del debitore ceduto, nei cui confronti la cessione diviene efficace all'esito della relativa notificazione o accettazione.

L'accettazione della cessione ha natura non costitutiva bensì ricognitiva e, a tale stregua, al debitore ceduto non è precluso far valere l'eccezione di invalidità e di estinzione del rapporto obbligatorio, mentre esclude l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al creditore originario.

In deroga al principio civilistico della cedibilità del credito anche senza il consenso del debitore, per la cessione di crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione, l'art. 69, commi primo e terzo, della legge di contabilità dello Stato (R.D. 18.11.1923, n. 2440) stabilisce che la cessione deve risultare da atto pubblico o da scrittura autenticata da notaio, e che deve essere notificata all'Amministrazione centrale, ovvero all'ente ovvero ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento; da ciò, emerge che anche il diritto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale da mancato rispetto del termine ragionevole di durata di un processo può essere ceduto, ai sensi e nei limiti dell'art. 1260 c.c. ma nel rispetto delle forme di cui all'art. 69, menzionato.

Ciò premesso, nella vicenda di causa è presente una mera manifestazione unilaterale di volontà di cedere un diritto di credito futuro, sorto a seguito della mera introduzione del ricorso ex art. 3 della legge Pinto ma, a quel tempo, non ancora identificato in tutti i suoi elementi costitutivi.

Infatti, a quella data, o comunque prima del decesso del cedente, il contratto di cessione non era perfezionato perché era mancato, (prima ancora della forma e della notifica) il consenso del cessionario, che è tardivamente intervenuto dopo la morte del cedente, quindi in un momento posteriore all'apertura della successione (di cristallizzazione della massa ereditaria, attiva e passiva), e nella quale, di conseguenza, quella manifestazione unilaterale di volontà è necessariamente confluita.

Tar Trento, sent. n. 178/2016

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