Finita la relazione, il partner non ha diritto al rimborso delle spese sostenute durante il rapporto

di Lucia Izzo - Il convivente non ha diritto alla ripetizione delle somme versate al partner "di fatto" nel corso del rapporto more uxorio: se vengono rispettati i principi di proporzionalità e adeguatezza, tali esborsi rappresentano l'adempimento di un'obbligazione naturale, in quanto espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo.


Lo ha chiarito il Tribunale di Milano, sezione XIII civile, nella sentenza n. 11850/2015 (qui sotto allegata risalente allo scorso  22 ottobre.

Il ricorrente ha promosso ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti dell'ex convivente, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 18.896,55, corrispondente alla quota del 50% di competenza per canoni di locazione da lui interamente pagati, e di quella di euro 13.824,76, a titolo di rimborso della quota di pertinenza relativa alle spese di ristrutturazione dell'immobile sostenute dal ricorrente.


A sua volta, la compagna, costituitasi in giudizio, ha avanzato domanda riconvenzionale, chiedendo accertarsi il suo credito e il diritto del ricorrente al rimborso delle spese da lei sostenute, ad esempio quelle relative al vitto e all'acquisto del frigorifero, di due televisori, della cucina e dell'impianto di condizionamento di cui il compagno aveva goduto nella loro abitazione.


Il Tribunale evidenzia il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione per il quale le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e che assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale


Ne consegue che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente "more uxorio" effettuate nel corso del rapporto configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza; pertanto, tali dazioni non hanno valenza indennitaria, ma sono espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo.


È chiaro che la parti, seppure per un limitato e relativamente breve periodo di tempo, abbiano formato una coppia di fatto, essendo andati a vivere insieme, con il figlio che la convenuta ha avuto da un precedente matrimonio, ed avendo effettuato accertamenti prodromici alla procreazione assistita


Quindi, proseguono i giudici, poiché entrambi i conviventi hanno contribuito in misura adeguata e sostanzialmente proporzionale alla conduzione della famiglia, ciascuno facendosi carico di spese diverse e senza che alcuno di essi avesse avanzato richieste patrimoniali nei confronti dell'altro in corso di rapporto, deve ritenersi che il contributo di ciascuno costruisca adempimento dei doveri sociali e morali nei confronti dell'altro, che esprime la solidarietà fra persone unite da un legame intenso e duraturo. 


Pertanto, deve escludersi il diritto del convivente alla ripetizione delle attribuzioni patrimoniali a favore del convivente more uxorio effettuate nel corso del rapporto configurando l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.; rigettata la domanda attorea, quella riconvenzionale segue la stessa sorte per assorbimento.

Tribunale di Milano, sent. 11850/2015

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