Ma il consumatore finale paga la multa da 100 a 7mila euro

di Marina Crisafi - Chi si limita ad acquistare una borsa, un abito o un qualsiasi altro prodotto contraffatto non commette reato ma non si salva dalla multa che può arrivare fino a 7mila euro. Ad affermarlo è la seconda sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 12870/2016 (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di un uomo condannato in appello per ricettazione in quanto beccato con l'auto carica di capi di abbigliamento contraffatti di noti marchi.

L'uomo si rivolgeva al Palazzaccio sostenendo che essendo stato assolto dall'art. 474 c.p., in quanto consumatore finale, doveva essere assolto anche dal delitto di ricettazione, rimanendo soggetto soltanto alla sanzione amministrativa prevista dal d.l. n. 35/2005, nella versione modificata dalla l. n. 99/2009.

Per gli Ermellini il ricorso è fondato.

Ripercorrendo il contesto normativo applicabile alla fattispecie, la S.C. ha premesso che considerato che il ricorrente è stato colto nel possesso di un borsone pieno di capi di abbigliamento di noti brand che presentavano chiari segni di contraffazione (materiali, etichette, marchi, tessuto, cuciture e serigrafie non conformi agli originali) il reato in astratto ipotizzabile sarebbe la ricettazione ex art. 648 c.p. che, nella specie, ha come reato presupposto l'art. 473 cod. pen.

Tuttavia, sul quadro normativo-giurisprudenziale esistente ha inciso l'art. 1/7 del d.l. n. 35/2005 (convertito dalla l. n. 80/2005) e successivamente l'art. 17 della l. n. 99/2009, il quale punisce "con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale" oltre che con la confisca amministrativa delle cose medesime.

A seguito del nuovo contesto normativo, interpretato anche dalle sezioni unite, prosegue la sentenza, l'acquirente finale, inteso come "colui che non partecipa in alcun modo alla catena di produzione o di distribuzione e diffusione dei prodotti contraffatti, ma si limita ad acquistarli per uso personale" (cfr. n. 22225/2012), rimane perciò fuori dall'area di punibilità penale del reato ex art. 648 c.p. rispondendo soltanto dell'illecito amministrativo previsto.

Sempre che, sottolineano da piazza Cavour, il bene sia acquistato per sé e non destinato ad altri, perché in tal caso il soggetto risponde del reato di ricettazione, giacché "con la sua condotta, contribuisce all'ulteriore distribuzione e diffusione della merce contraffatta, essendo - peraltro - irrilevante se l'ulteriore diffusione avvenga a scopo di lucro o a titolo gratuito".

Nel caso di specie, posto che la corte ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 474 c.p. (punto sul quale si è formato ormai il giudicato) e non si è posta il problema di verificare a che titolo lo stesso possedeva la merce sequestrata, la sentenza va annullata sul punto e la parola passa al giudice del rinvio.

Cassazione, sentenza n. 12870/2016

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