L'Agenzia delle Entrate detta le istruzioni per esercitare l'opzione per il nuovo regime fiscale destinato ai lavorati "rimpatriati"
di Valeria Zeppilli - Con provvedimento del 29 marzo 2016 (qui sotto allegato), l'Agenzia delle entrate ha stabilito con quali modalità i lavoratori rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015, destinatari degli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori previsti dalla legge numero 238/2010, possono optare per il nuovo regime fiscale per i lavoratori "rimpatriati" disegnato dal decreto legislativo numero 147/2015.

Tale regime, si ricorda, permette che per tali lavoratori la formazione del reddito complessivo sia rappresentata solo dal 70% del reddito.

Secondo quanto reso noto dall'Agenzia delle entrate, i "cervelli" rientrati in patria al massimo entro la fine dello scorso anno, per poter esercitare l'opzione, devono farne richiesta scritta al proprio datore di lavoro. Il termine massimo per provvedervi è di tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in analisi.

Più nel dettaglio la richiesta deve indicare il nome, il cognome, la data di nascita e il codice fiscale del lavoratore, l'indicazione della sua attuale residenza in Italia come risultante dal certificato di residenza o dalla domanda di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente e l'impegno a comunicare con tempestività l'avvenuta iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente e ogni eventuale variazione di residenza o domicilio rilevante per l'applicazione del beneficio, intervenuta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della sua prima fruizione.

La domanda va poi sottoscritta e deve essere resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000.

Particolari ulteriori adempimenti sono richiesti ai lavoratori che non hanno ancora richiesto l'applicazione dei benefici di cui alla legge numero 238/2010 o l'hanno richiesta a un diverso datore di lavoro e a quelli che siano rientrati in Italia nel periodo compreso tra il 7 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del decreto legislativo numero 147/2015) e il 31 dicembre 2015.

La circolare precisa che l'opzione può essere esercitata, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2016, anche dai soggetti che hanno avviato un'attività di lavoro autonomo o di impresa.

È importante, infine, segnalare che la scelta non può essere revocata e che ha effetto dal primo gennaio 2016 e per i quattro periodi d'imposta successivi.


Agenzia delle entrate testo provvedimento 29 marzo 2016
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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