L'imposta di registro sull'atto pubblico di donazione va tenuta distinta dall'imposta sull'incremento patrimoniale che a tale atto consegua
di Valeria Zeppilli - Diffusa è la prassi di porre in essere atti di donazione tra coniugi.

A tal proposito, recentemente, la Corte di Cassazione ha chiarito che tali atti scontano l'imposta di registro in misura fissa e che l'imposta di registro sull'atto pubblico di donazione va tenuta distinta dall'imposta sull'incremento patrimoniale che a tale atto consegua.

In particolare, ad essere intervenuta in argomento è la sentenza numero 6069/2016, depositata il 30 marzo (qui sotto allegata), che ha a riguardo precisato che le predette imposte hanno alla loro base presupposti autonomi e differenti: l'obbligo di registrazione e l'incremento gratuito di ricchezza.

Se questi presupposti si verificano, le rispettive leggi sul registro e sulle donazioni assoggettano l'atto e l'arricchimento sine causa alle corrispondenti imposte.

Così, nel caso di specie è stato respinto il ricorso del notaio avverso la sentenza con la quale la commissione tributaria regionale della Puglia aveva ritenuto che gli atti di liberalità coniugali, non assoggettabili all'imposta sulle donazioni in quanto rientranti nella "franchigia" di cui all'articolo 2, comma 49, d.l. n. 262/2006, dovessero scontare l'imposta di registro in misura fissa.

Il notaio, non accettando tale posizione che confermava i sei avvisi di liquidazione emessi nei suoi confronti, si era quindi rivolto alla Cassazione.

Ma non c'è stato nulla da fare: il ricorso va rigettato.

Almeno però, data l'assoluta novità della delicata questione, le spese sono state compensate.

Corte di cassazione testo sentenza numero 6069/2016
Valeria Zeppilli

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