Dei lavori non correttamente eseguiti risponde l'impresa appaltatrice, salvo che il committente non ne abbia scelto una inidonea

di Lucia Izzo - Non è responsabile il condominio dei danni provocati ai condomini derivanti dal contratto di appalto.

Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, sentenza 14000/2015 (qui sotto allegata) pubblicata il 30 giugno 2015, respingendo le domande risarcitorie avanzate dai comproprietari di un appartamento per i danni subiti a causa di infiltrazioni d'acqua provenienti dal canale di gronda, in corrispondenza del sottotetto e delle parerti perimetrali esterne dal lato dello stabile.


Per risolvere i disagi lamentati dai proprietari, l'assemblea condominiale aveva deliberato il conferimento di lavori ad un'impresa che, tuttavia, non aveva lavorato a regola d'arte, mancando di sostituire la gronda e di intervenire più incisivamente per rimuovere la fonte delle infiltrazioni.


Ciononostante, per gli ingenti danni subiti a causa della non corretta e incompleta esecuzione dei lavori i condomini non possono pretendere che ne risponda il condominio, in quanto la legittimazione passiva dell'azione deve attribuirsi in concreto in capo all'impresa appaltatrice, o al direttore dei lavori che abbia certificato, contrariamente alle evidenze, la regolare conclusione dei lavori, quale controparte del rapporto negoziale.


La Cassazione ha evidenziato in via generale che, per quanto riguarda il contratto d'appalto, la corresponsabilità del committente può configurarsi solo in caso di specifica violazione di regole di condotta sanzionabile ex art. 2043 c.c. e, in particolare, per culpa in eligendo per essere stata affidata l'opera a impresa inidonea ovvero nel caso in cui l'appaltatore sia stato mero esecutore di ordini.

Nessuna delle suddette circostanze è stata allegata dagli attori, anzi, i comproprietari hanno contribuito alla scelta dell'impresa che si sarebbe occupata dei lavori con il loro voto in seno all'assemblea condominiale.


Neppure trova ragione la lamentata inerzia di condominio e amministratore: il Tribunale evidenzia che sono state numerose le decisioni prese dall'assemblea condominiale sul tema, occasioni in cui anche i ricorrenti hanno potuto partecipare al fine di rappresentare le loro esigenze.


Laddove l'assemblea non fosse riuscita a deliberare per il mancato raggiungimento del quroum, l'ordinamento offre a ciascun partecipante, per reagire all'inerzia degli altri, lo strumento di cui al'art. 1105, comma 4, c.c. al fine di richiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria, strumento del quale gli attori colpevolmente non si sono avvalsi se davvero avessero lamentato l'inezia degli atri partecipanti.


Infine, gli attori non hanno neppure fornito validi elementi di riscontro circa i danni lamentati, quantificandoli in maniera generica e senza alcun puntuale riferimento a fatti concreti spazialmente e temporalmente identificabili.

Ai condomini non resta che pagare le spese di lite.

Tribunale di Roma, sent. 14000/2015

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