L'insufficienza delle norme ordinarie sull'esecuzione fa sì che il rifiuto incida sull'effettività della giurisdizione
di Valeria Zeppilli - Quando due genitori decidono di interrompere il loro legame coniugale, quello cui sia stato affidato il figlio ha il preciso dovere di favorire il rapporto del minore con l'altro genitore, salvo il caso in cui sussistano indicazioni contrarie di particolare gravità.

Come ricordato anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 12391/2016, depositata il 23 marzo e qui sotto allegata, l'obbligo di collaborazione da una parte e il diritto all'esercizio di visita dall'altra, devono peraltro coniugarsi con il dovere di entrambi i genitori di contribuire alla crescita equilibrata della personalità del minore.

Proprio sulla base di tali preliminari considerazioni, i giudici hanno quindi ritenuto che è idoneo a integrare il reato di elusione del provvedimento adottato dal giudice anche il semplice rifiuto dell'affidatario di consentire all'ex coniuge di vedere il figlio, come invece giudizialmente stabilito.

Per la Corte, più in particolare, è l'insufficienza delle norme ordinarie sull'esecuzione, pur applicabili nel caso di specie, a far sì che il predetto rifiuto incida sull'effettività della giurisdizione.

Anche la natura sollecitatoria del cumulo di strumenti previsti per far intraprendere ai genitori percorsi di mediazione non è per i giudici idonea a sminuire la natura personale della prestazione in esame e il ruolo fondamentale del contributo del genitore obbligato.

Va quindi confermata la condanna a 500 euro di multa per la madre che aveva ostacolato il diritto di visita del suo ex coniuge, non affidatario del loro figlio minore.

Corte di cassazione testo sentenza numero 12391/2016
Valeria Zeppilli

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