La circolare del 28 ottobre 2015 ha previsto che un apposito regolamento provveda a disciplinare i costi tenendo conto dei nuovi mezzi tecnologici
di Valeria Zeppilli - Nonostante l'evolversi della tecnologia, la materia dei supporti per il rilascio di copie di atti giudiziari, almeno fino a poco tempo fa, risultava ancora dubbia e onerosa.

Qualcosa, però, è cambiato a seguito della sentenza emanata nel 2014 dal Tar del Lazio e confermata anche dal Consiglio di Stato con la pronuncia numero 4408/2015 (sulla quale leggi: "Meno spese per le copie degli atti dei processi: bastano 295,16 euro! Lo dice il Consiglio di Stato").

In tale occasione, in particolare, si è affermata la necessità di limitare l'utilizzo spropositato dei contributi per le spese di giustizia, da calcolare tenendo conto dei costi che effettivamente gli uffici sono chiamati a sostenere per il rilascio degli atti e che di certo non variano se il documento richiesto venga salvato su cd o su pennetta usb.

A dare origine alla pronuncia era stata la richiesta, fatta al Codacons, di sborsare 295,16 euro per ognuno dei supporti utilizzati per prelevare il materiale audio-video della causa avente ad oggetto la nota vicenda del naufragio della Costa concordia, per un totale di quasi 25mila euro.

In quella sede, i giudici avevano affermato che a seguito dell'evoluzione tecnologica il costo di un'operazione di trasferimento dati si è sempre più abbassato sino a divenire irrisorio o addirittura nullo se possibile da remoto.

Grazie a tale pronuncia il Ministero della giustizia sembra aver ricevuto una scossa e finalmente, con circolare del 28 ottobre 2015, ha previsto che si provveda, con apposito regolamento interministeriale, a disciplinare il diritto di copia e il diritto di certificato tenendo conto dei nuovi mezzi tecnologici. I relativi importi andranno determinati sulla base dei costi del servizio e di quelli per l'incasso dei diritti.

In sostanza, si è abbandonato il vecchio orientamento in base al quale gli uffici giudiziari avrebbero dovuto tenere conto dell'importo forfettizzato previsto per ogni compact disc per il rilascio di copie su supporti diversi sia dai compact disc che dai dischetti da 1,44 MB.

Oggi, insomma, non può più prescindersi dal fatto che il Consiglio di Stato ha ritenuto che gli uffici giudiziari possono utilizzare ai fini della documentazione tutti gli strumenti informatici e telematici diversi dai Floppy Disc e dai Compact Disc, secondo la scelta fatta dal richiedente, e chiedere a quest'ultimo per una sola volta l'importo forfettario di euro 295,16, oggi rivalutato in curo 320,48.

Il diritto di copia, in ogni caso, si applica per ogni singola richiesta. Se quindi una parte chiede e ottiene le copie, sborsando l'importo di euro 320,48, e solo successivamente fa una nuova richiesta, dovrà corrispondere nuovamente il diritto di copia.

Il principio sopra indicato, tuttavia, non può estendersi anche al caso in cui sia possibile calcolare il numero delle pagine che siano memorizzate sul supporto informatico.

I diritti di copia, in tal caso, sono determinati nella misura già fissata per le copie cartacee, in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del d.p.r. 30 maggio 2002 numero 115.

Valeria Zeppilli

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