Il reverse charge (o inversione contabile) è un metodo che consente di trasferire il dovere di pagamento dell'Iva dal fornitore al destinatario (cliente) della cessione del bene o della prestazione di servizio

Chi paga l'Iva con il reverse charge

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Il reverse charge (inversione contabile) determina l'inversione contabile dell'IVA, che, contrariamente a quanto accade normalmente, va assolta dal destinatario dei beni e servizi oggetto di fattura, che sia soggetto passivo nel territorio dello Stato. In forza dell'inversione contabile, pertanto, il fornitore o il prestatore non devono addebitare l'IVA in fattura.

Il compito di integrare l'importo della fattura con l'imposta sul valore aggiunto però non viene meno, semplicemente ricade in capo al cessionario/acquirente.

Per effetto del reverse charge si determina quindi lo spostamento del carico tributario IVA passa dal venditore all'acquirente, su cui grava il pagamento dell'imposta. L'onere IVA si sposta, infatti dal cedente al cessionario in caso di cessione di beni e dal prestatore al committente nelle ipotesi di prestazioni di servizi.

Finalità del reverse charge

Il reverse charge, disciplinato dai commi 5, 6 e 7 dell'art 17, del d.p.r. n. 633/1972, è uno strumento grazie al quale si riesce ad evitare che, nei rapporti intracomunitari, la detrazione di Iva applicata da fornitori esteri sia in conseguenza incassata da Stati esteri e di sopperire, quindi, alla mancata realizzazione di una stanza di compensazione comunitaria.

Un'altra finalità dell'inversione contabile è di prevenire le frodi fiscali soprattutto in quei settori in cui si annida maggiormente il rischio. Grazie al reverse charge infatti l'Iva non viene materialmente versata dall'acquirente, per cui l'operazione, dal punto di vista contabile, è neutra.

Grazie a questa inversione si impedisce a chi cede e a chi acquista il bene di aggirare il versamento dell'Iva e di chiederne il rimborso.

In effetti, senza il reverse charge c'è il rischio che il fornitore o venditore emetta una fattura con IVA che l'acquirente verserebbe al fornitore, con la speranza che quest'ultimo poi la versi allo Stato a fronte della detrazione da parte dell'acquirente. Con il reverse charge, se entrambe le operazioni lvengono compiute dall'acquirente praticamente i rischi si azzerano.

Come funziona il reverse charge

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Operativamente, in caso di applicazione del reverse charge, il fornitore di beni o il prestatore di servizi è tenuto a emettere una fattura nella quale non aggiunge all'imponibile l'IVA, come di consueto, e indica espressamente che tale mancato addebito è conseguenza di quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 17 del d.p.r. n. 633/1972, ovverosia dalla norma che disciplina il reverse charge.

A questo punto, il cessionario/acquirente che riceve la fattura è gravato da un duplice onere:

  • deve integrarla applicando l'aliquota IVA prevista;
  • deve annotarla in entrambi i registri IVA, ovverosia sia nel registro vendite che nel registro acquisti, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Quando si applica il reverse charge

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Il reverse charge interessa, in particolare, alcuni specifici settori, ovverosia quelli dell'edilizia, dell'oro, dei rottami, dei prodotti elettronici, dei consorzi e del gas ed energia.

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Infatti, in virtù di quanto disposto dall'articolo 17 del d.p.r. n. 633/1972, l'inversione contabile si applica:

  • alle cessioni imponibili di oro da investimento e alle cessioni di materiale d'oro e di prodotti semilavorati di purezza pari o superiori a 325 millesimi;
  • alle prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili o nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore,
  • alle vendite di fabbricati o di loro porzioni di cui all'articolo 10, comma 1, numeri 8-bis) e 8-ter), del d.p.r. n. 633/1972, per le quali il cedente abbia manifestato espressamente nel relativo atto l'opzione per l'imposizione;
  • ai servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento nel settore edile;
  • alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura;
  • alle prestazioni di servizi diverse da quelle fino a ora citate effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma (eccezion fatta per le operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 11-ter del d.p.r. n. 633/1972 e alle agenzie per il lavoro);
  • alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative, dei loro componenti e dei loro accessori;
  • alle cessioni di console da gioco, tablet, PC, laptop, dispositivi a circuito integrato effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
  • ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra o di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e dei certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
  • alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore.

Reverse charge e regimi speciali IVA

Occorre tuttavia precisare che, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la circolare numero 14/E del 27 marzo 2015, il meccanismo del reverse charge non si applica alle prestazioni di servizi che sono rese nei confronti di soggetti che beneficiano di particolari regimi fiscali che li esonerano dagli adempimenti di cui al d.p.r. n. 633/1972, come la tenuta del registro dei corrispettivi, l'annotazione delle fatture, la tenuta del registro degli acquisti, eccetera.

Viceversa, infatti, si porrebbero nel nulla le finalità di semplificazione e agevolazione perseguite dalle norme speciali.

Rischi del reverse charge

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Nonostante il meccanismo dell'inversione contabile rappresenti uno strumento utile per risolvere i numerosi problemi che possono derivare dai rapporti intracomunitari, esso non è del tutto esente da rischi.

In realtà, uno solo è il vero rischio che può conseguire al reverse charge: quello che alcuni acquirenti lo utilizzino per esonerarsi dal pagamento dell'IVA, qualificandosi come soggetti passivi quando in realtà non lo sono.

Dato che in generale il meccanismo prevede l'emissione di un'autofattura da parte del cliente, il fornitore di beni o il prestatore di servizi non possono fare nulla per evitare un tale vizio, non essendo agevolmente in grado di controllare l'esatta natura del soggetto con il quale si trovano a interagire.

Reverse charge fattura elettronica

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Il meccanismo del reverse charge pone alcuni problemi in caso di fatturazione elettronica, considerando l'immodificabilità di quest'ultima. Ricordiamo, infatti, che in caso di inversione contabile il cedente emette un documento, senza addebito dell'IVA, che il committente incaricato dell'assolvimento dell'imposta deve poi integrare.

Le possibilità per provvedere all'integrazione sono due:

  • stampare la fattura e integrarla,
  • predisporre un nuovo documento nel quale inserire i dati per l'integrazione e gli estremi della fattura da integrare, allegarlo al file di quest'ultima e inviare il documento al SdI.

Reverse charge: SdI e codici

L'abrogazione dell'esterometro è fissata al 1° luglio 2022. Fino al 30 giugno 2022 quindi, i dati relativi alle operazioni transnazionali dei soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia verranno ancora comunicati trimestralmente all'Agenzia delle Entrate. Dal 1° luglio 2022 invece, la trasmissione dei dati all'Agenzia dovrà avvenire attraverso il Sistema di Interscambio, nel formato della fattura elettronica.

Questi i codici delle fatture passive da utilizzare:

  • TD17 - Integrazione/Autofattura per acquisto servizi dall'estero;
  • TD18 - Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19 - Integrazione/Autofattura per acquisto di beni art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972;

Le sanzioni

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Le sanzioni per inesatta applicazione del meccanismo del reverse charge variano a seconda della natura dell'infrazione commessa.
Il legislatore prende in esame molteplici fattispecie, tra le quali possiamo segnalare le più diffuse, ovverosia:

  • errata applicazione dell'imposta nel modo ordinario anziché mediante reverse charge: sanzione da 500 a 20mila euro (se il documento risulta dalle scritture contabili obbligatorie) o sanzione tra il 5% e il 10% dell'imponibile, non inferiore a 1.000 euro (se il documento non risulta dalle scritture contabili obbligatorie);
  • errata applicazione dell'imposta mediante reverse charge anziché con il metodo ordinario: sanzione da 250 a 10mila euro (o quelle viste nel precedente punto se l'errore deriva da un intento di evasione o frode).

Giurisprudenza sul reverse charge

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Il reverse charge è stato oggetto di diverse interessanti pronunce giurisprudenziali, rese dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, dalla Cassazione e dalle corti di merito:

Cassazione n. 1703/2022

La Corte di giustizia ha ribadito che, nell'ambito di applicazione del regime d'inversione contabile o reverse charge, in linea di principio nessun pagamento è dovuto all'erario; ma ha aggiunto che, per stabilire se l'iva sia stata regolarmente assolta, e, in particolare, se sussista il diritto di detrarla, che compensa l'obbligo di versarla (è questa compensazione che esclude il pagamento), è irrilevante accertare se l'Iva dovuta sulle operazioni di vendita precedenti o successive relative ai beni interessati sia stata, o no, versata all'erario, perché l'imposta si applica a ciascuna operazione di produzione o di distribuzione.

Cassazione n. 21706/2020

Nel caso di operazioni inesistenti in regime di inversione contabile, il cessionario è l'effettivo soggetto d'imposta e l'Iva integrata a debito sulle fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti è dovuta, in base al principio comunitario di cui all'articolo 28 octies, anche quando si tratta di forniture inesistenti o diverse da quelle indicate in fattura. Ciò, dunque, incide sul destinatario della fattura medesima che non può esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta mancando il suo presupposto, ossia la corrispondenza anche soggettiva dell'operazione fatturata con quella in concreto realizzata.

Cassazione n. 12649/2017

Il principio fondamentale della neutralità dell'IVA esige che la detrazione dell'IVA pagata a monte venga riconosciuta se sono soddisfatti i requisiti sostanziali, quand'anche taluni requisiti formali siano stati disattesi dal soggetto passivo, e che i requisiti sostanziali del diritto a detrazione sono quelli che stabiliscono il fondamento stesso e l'estensione di tale diritto, come quelli previsti nel capo 1 del titolo X della direttiva IVA, intitolato "Origine e portata del diritto a detrazione", mentre i requisiti formali del suddetto diritto disciplinano le modalità e il controllo dell'esercizio del diritto medesimo nonché il corretto funzionamento del sistema dell'IVA, come nel caso degli obblighi di contabilità, di fatturazione e di dichiarazione. Tali principi trovano necessariamente applicazione anche in caso di autofatturazione, giacchè le relative registrazioni, anche nel caso di "reverse charge", assolvono una funzione sostanziale, in quanto, compensandosi a vicenda, con l'assunzione del debito avente ad oggetto l'IVA a monte e la successiva detrazione dell'IVA a valle, comportano che non permanga alcun debito nei confronti dell'Amministrazione, e consentono i controlli e gli accertamenti fiscali sulle cessione successive.

CTP Lecce, sentenza n. 2402/2017

In ipotesi di deroga del regime ordinario, è l'Amministrazione finanziaria a dover fornire la prova della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del reverse charge, e soltanto dopo che abbia fornito una prova siffatta, incomberà sul contribuente l'onere della prova contraria, e quindi della sussistenza dei presupposti per l'operatività del regime ordinario, in luogo di quello speciale.

Cassazione n. 19098/2016

L'Iva all'importazione non è.. un tributo a sé stante; è, semplicemente, rispetto all'iva intracomunitaria, segnata da specificità procedimentali e sanzionatorie, correlate al meccanismo dell'importazione: - sul piano procedimentale, l'iva alle importazioni va versata per effetto ed in occasione di ciascuna importazione (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70: "l'imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione"), al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana ed il relativo obbligo incombe sul dichiarante, anche soggetto privato, oltre che, in caso di rappresentanza indiretta, sulla persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana (regolamento 12 ottobre 1992, n. 2913, art. 201); l'iva "intracomunitaria" relativa alle merci introdotte nel deposito va assolta al momento dell'estrazione mediante il meccanismo dell'inversione contabile ed a cura del cessionario o committente che sia soggetto passivo Iva; - su quello sanzionatorio, l'applicabilità, in caso di violazioni concernenti l'iva all'importazione, delle sanzioni contemplate dalle leggi doganali (art. 70, comma 1, secondo nucleo normativo, cit.) è giustificata dalla diversità degli elementi costitutivi dell'infrazione (l'iva è riscossa all'atto dell'ingresso fisico del bene nel territorio dello Stato membro interessato, indipendentemente dallo scambio), che determina maggiore difficoltà a scoprirla (Corte giust. in causa C299/86, punto 22).

CGUE, sez. VI, 17/07/2014, n. 272

La sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/18, deve essere interpretata nel senso che, conformemente al principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto, essa osta ad una normativa nazionale in forza della quale uno Stato membro richiede il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile, mediante un'autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo.

Fac-simile di fattura con reverse charge

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Di seguito un fac-simile di fattura con reverse charge:

Prestatore di beni / fornitore di servizi

(inserire dati)

Spett.le

......

(inserire i dati del committente/cessionario, senza dimenticare di indicare la partita IVA

Fattura n. ____ del ________

Prestazione eseguita: ________________ Imponibile Euro _______

Totale fattura da corrispondere Euro ____________

"Operazione soggetta al reverse charge ex art. 17, comma 6, lettera a-ter, DPR 633/72 - applicazione dell'IVA a carico del destinatario della fattura - Operazione esente da imposta di bollo e senza addebito dell'IVA ex art. 17 DPR 633/72"

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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