La responsabilità prevalente è della mamma per omessa vigilanza, quella minore è del proprietario del mezzo

di Valeria Zeppilli - Uno sfortunato bambino di appena 28 mesi è stato colpito da uno scooter in sosta, caduto improvvisamente. Ma per il Tribunale di Perugia tale circostanza non genera in capo all'assicurazione alcun obbligo di risarcimento. Il motivo? Non è configurabile una responsabilità da circolazione stradale se il danno prodotto da un veicolo in sosta non è ricollegabile a un fatto di circolazione del veicolo, a un atto di questo o a un'inosservanza di prescrizione di divieti o obblighi di guida.

Secondo quanto stabilito dalla sentenza numero 889/2015, in sostanza, perché si attivi il meccanismo di cui all'articolo 2054 c.c. è imprescindibile che il fatto dannoso possa essere ricollegato causalmente alla condotta degli utenti della strada e che tale condotta possa essere ricondotta alle previsioni normative che regolano l'uso delle aree pubbliche o di uso pubblico sotto il profilo della circolazione dei veicoli o dei pedoni.

Se tale collegamento causale manca, l'obbligazione risarcitoria del danno prodotto dal veicolo in sosta rientra nella previsione di cui all'articolo 2051 del codice civile.

Così, nel caso di specie, dato che il sinistro era avvenuto in una strada aperta al pubblico e che la mamma si era allontanata dal bambino, è proprio alla donna che deve essere addebitata, per omessa vigilanza, la prevalente responsabilità per l'incidente occorso al piccolo.

L'altra parte di responsabilità, minore, va invece riconosciuta al proprietario dello scooter, che non aveva utilizzato il cavalletto ma aveva solo appoggiato il proprio mezzo al muro.

E l'assicurazione? Non c'entra niente in mancanza, appunto, di responsabilità da circolazione stradale.

Il Tribunale di Perugia conferma la decisione già presa dal Giudice di pace: la mamma del piccolo non ha diritto ad alcun risarcimento dalla Compagnia per quanto occorso al figlioletto.

Valeria Zeppilli

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